10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
Egregio Ragioniere, in merito al quesito che mi ha posto, purtroppo, devo farLe presente che la definitività dell'avviso di accertamento, perchè non impugnato tempestivamente, non consente di beneficiare degli effetti favorevoli della sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 12 aprile 2005, come peraltro chiarito negli articoli di Enrico Marro e Luigi Ferraioli pubblicati sull'argomento nel Sole24Ore di mercoledì 27 aprile 2005, pag. 25, e giovedì 28 aprile 2005, pag. 29.
L'eventuale impugnazione della cartella esattoriale è consentita esclusivamente per vizi propri della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.
Inoltre, Le faccio presente che lunedì 23 maggio e martedì 24 maggio c.a. sarò a Messina per partecipare ad un convegno che si terrà a Taormina.
Distinti saluti.
Quali mezzi possono essere messi in atto da una azienda su un avviso di accertamento non impugnato
n. 838 - 12/05/2005 Quesito Facendo riferimento alla recente sentenza della Corte Costituazionale n. 144 del 12 aprile 2005 riguardo alla L. 73/2002 (lavoro sommerso) si chiede quali mezzi possono essere messi in atto da una azienda, considerato l'incostituzionalità
n.
838 - 12/05/2005
Quesito
Facendo riferimento alla recente sentenza della Corte Costituazionale n. 144 del 12 aprile 2005 riguardo alla L. 73/2002 (lavoro sommerso) si chiede quali mezzi possono essere messi in atto da una azienda, considerato l'incostituzionalità della norma, su un avviso di accertamento non impugnato.
Autorità procedente: Agenzia delle Entrate
Data di notifica: 16.12.2004
Natura dell'atto: Iscrizione a ruolo a seguito di avviso di recupero del credito d'imposta di cui all'art. 7 della L. 388/02. Importi iscritti a ruolo a titolo provvisorio in presenza di ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.
Prov. Messina
Egregio Ragioniere, in merito al quesito che mi ha posto, purtroppo, devo farLe presente che la definitività dell'avviso di accertamento, perchè non impugnato tempestivamente, non consente di beneficiare degli effetti favorevoli della sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 12 aprile 2005, come peraltro chiarito negli articoli di Enrico Marro e Luigi Ferraioli pubblicati sull'argomento nel Sole24Ore di mercoledì 27 aprile 2005, pag. 25, e giovedì 28 aprile 2005, pag. 29.
L'eventuale impugnazione della cartella esattoriale è consentita esclusivamente per vizi propri della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.
Inoltre, Le faccio presente che lunedì 23 maggio e martedì 24 maggio c.a. sarò a Messina per partecipare ad un convegno che si terrà a Taormina.
Distinti saluti.