10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
Per il reddito di lavoro dipendente, anche a seguito delle modifiche normative intervenute nel corso degli anni, rimangono, comunque, inalterati:
- il principio di cassa, per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente; quindi, il reddito imponibile è costituito solo dai compensi percepiti nel periodo d'imposta; al riguardo, si osserva che il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore; - la totale imponibilità di tutto ciò che riceve il lavoratore dipendente.
Dunque, il reddito imponibile continua, in via generale, ad essere lordo, e cioè costituito dalla somma degli emolumenti in qualunque modo percepiti, senza tenere conto dei costi eventualmente sopportati dal lavoratore.
Infatti, l'art. 48, comma 2, D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (oggi art. 51, comma 2, dopo le modifiche apportate dall'01/01/2004 dal D. Lgs. n. 344 del 12/12/2003) prevede, con elenco tassativo, alcune specifiche deroghe a questo principio, per cui alcune somme e valori, percepiti in relazione al rapporto di lavoro, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente soltanto se tassativamente previsti dalla succitata normativa.
Pertanto, al di fuori delle specifiche ipotesi tassativamente previste, il rimborso spese percepito dal lavoratore dipendente, ancorchè analiticamente documentato, è soggetto alla normale tassazione.
Lavoro a domicilio - parte II
n.
374 - 24/11/2004
Quesito
Buongiorno dott. Villani, la ringrazio per la risposta (parere: Lavoro a domicilio - parte I) il nuovo quesito e':
pensa sia diverso il caso in cui il rimborso spese possa invece essere documentato analiticamente?
Per il reddito di lavoro dipendente, anche a seguito delle modifiche normative intervenute nel corso degli anni, rimangono, comunque, inalterati:
- il principio di cassa, per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente; quindi, il reddito imponibile è costituito solo dai compensi percepiti nel periodo d'imposta; al riguardo, si osserva che il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore; - la totale imponibilità di tutto ciò che riceve il lavoratore dipendente.
Dunque, il reddito imponibile continua, in via generale, ad essere lordo, e cioè costituito dalla somma degli emolumenti in qualunque modo percepiti, senza tenere conto dei costi eventualmente sopportati dal lavoratore.
Infatti, l'art. 48, comma 2, D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (oggi art. 51, comma 2, dopo le modifiche apportate dall'01/01/2004 dal D. Lgs. n. 344 del 12/12/2003) prevede, con elenco tassativo, alcune specifiche deroghe a questo principio, per cui alcune somme e valori, percepiti in relazione al rapporto di lavoro, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente soltanto se tassativamente previsti dalla succitata normativa.
Pertanto, al di fuori delle specifiche ipotesi tassativamente previste, il rimborso spese percepito dal lavoratore dipendente, ancorchè analiticamente documentato, è soggetto alla normale tassazione.
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