Modalità di notificazione di un'ordinanza e credito d'imposta nell'UNICO 2004
n.
196 - 15/07/2004
Quesito
Sulla base dei suoi utilissimi suggerimenti, ho presentato ricorso avverso atto di recupero di credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate e contestualmente istanza di sospensione.
Con ordinanza del 30 giugno u.s., la Commissione Tributaria adita ha accolto l'istanza di sospensione.
1) E' necessario procedere alla notifica della suddetta ordinanza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate?
In caso affermativo, quali sono le modalità operative da adottare?
E' possibile procedere mediante consegna a mano e successivamente depositare direttamente l'atto così notificato presso la segreteria della Commssione tributaria?
Oppure, è obbligatorio procedere mediante ufficiale giudiziario?
2) Quanto all'indicazione dei dati relativi al credito d'imposta nel quadro RU dell'UNICO 2004, ho letto il suo articolo sulle modalità di compilazione.
In esso, si precisa che tutti i dati devono essere riferiti agli investimenti effettuati e al credito maturato nell'anno d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione.
Nel caso specifico, il contribuente ha completato la realizzazione degli investimenti nell'anno 2002. Pertanto, sulla base delle Sue indicazioni, è corretto compilare solo i righi RU44 (Codice crdito), RU45 (Dati generali) ed RU66 (Dati riassuntivi del periodo d'imposta, indicando il residuo della precedente dichiarazione, l'importo utilizzato in compensazione nel 2003 e il residuo da riportare)?
Trattandosi di un caso in cui è in atto il contenzioso tributario per contestare l'indebito recupero del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'importo da indicare come residuo è quello ritenuto valido da contribuente (senza tener conto del fatto che l'ufficio ha recuperato integralmente il credito e, quindi, non c'è alcun importo residuo)?
Certa di una sua risposta, e ringraziandoLa infinitamente per la disponibilità.
In merito ai quesiti che mi ha posto, Le preciso quanto segue.
1) Innanzitutto, se l'ufficio è costituito in giudizio, sarà la segreteria della Commissione Tributaria a comunicare la relativa ordinanza di sospensione; in ogni caso, per evitare disguidi o incomprensioni, è opportuno spedire o consegnare a mano all'ufficio la copia dell'ordinanza di sospensione.
2) Per quanto riguarda l'indicazione dei dati relativi al credito d'imposta, Le confermo che nel quadro RU dell'Unico 2004 sono corrette le indicazioni così come da Lei esposte; in ogni caso, deve essere sempre indicato l'importo del credito d'imposta ritenuto valido dal contribuente, senza tener conto del recupero operato dall'ufficio, peraltro in contestazione.
3) Infine, La informo che domani (14 luglio c.a.) metterò sul mio sito (La giurisprudenza in tema di crediti d'imposta - n. 9 sentenze C.T.P.) un articolo ed un inserto su tutta la giurisprudenza tributaria che si è formata sino ad oggi sui crediti d'imposta.