La mancata autenticazione, da parte del difensore, della firma del mandato posto in calce al ricorso.
n.
66 - 27/02/2004
Quesito
Oggetto: parere riguardante la mancata autenticazione, da parte del difensore, della firma del mandato posto in calce al ricorso.
Si chiede il parere ed eventualmente giurisprudenza in merito al caso che si espone.
Ricorso in C.T.P. presentato nei termini, firmato dal difensore, il mandato riportato in calce al ricorso viene firmato dal ricorrente ma tale firma non viene certificata (autenticata) dal difensore.
In sede di trattazione del ricorso l'Ufficio eccepisce per la prima volta ed oralmente la irregolarità del mandato, e la C.T.P. dichiara inammissibile il ricorso.
Anche la C.T.R. lo ritiene tale.
Il D.lgs. 546/92 nè all'art.12, nè all'art. 18 prevede una sanzione riconducibile alla comminatoria di inammissibilità del ricorso, prevista dall'ultimo comma di detto art. 18, il quale letteralmente si riferisce unicamente alla carenza degli elementi tassativamente elencati dalla lettera da a) ad e) ed alla mancanza di sottoscrizione del difensore del ricorrente e giammai alla mancanza e/o all'irregolarità della certificazione della procura ad litem da parte del difensore stesso.
Trattasi ovviamente di una questione molto delicata a fronte della quale vi sono diverse posizioni della Suprema Corte, avere un parere di autorevoli esperti del settore sarebbe cosa gradita, e come innazi detto se si potesse citare qualche sentenza della Cass. sarebbe meglio.
Colgo l'occasione di integrare il quesito postoVi aggiungendo un particolare a mio avviso molto importante e che cioè, il ricorso sia sull'originale che sulla copia contengono la firma della contribuente, che però non risulta certificata, quindi si può, penso, inserire, il principio di "paternità" del ricorso, sostenendo che la mancata certificazione andrebbe ad inficiare il mandato, ma non si può sostenere che il ricorso non sia stato firmato, e quindi inammissibile.
Per tale principio si tenga presente la sentenza della Cass. sez. I civ. N. 10570 del 26/11/96 emessa il 1/7/96.
Il quesito in oggetto richiama l'interessante problematica relativa alla natura del potere certificativo del procuratore e, più specificatamente, degli effetti che si determinano, ai fini della validità o meno del ricorso, a seguito della mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente.
I Giudici tributari, nel caso in esame, hanno ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto munito di un mandato nullo, perché privo della certificazione de qua.
La decisione delle Commissioni tributarie adite contrasta, totalmente, con la disciplina prevista, espressamente, dal legislatore in materia di nullità degli atti.
Preliminarmente, è opportuno sottolineare che, in materia di contenzioso tributario, vige il fondamentale principio secondo il quale per tutto ciò che non è contenuto nel Decreto Legislativo n.546 del 31/12/1992 deve, necessariamente, rinviarsi alle relative disposizioni del Codice di procedura civile.
Orbene, poiché il Decreto de quo non disciplina, in alcun modo, la nullità degli atti processuali è, quindi, necessario riferirsi alle previsioni contenute nel C.P.C., e, specificatamente, dagli articoli dal 156 al 162 del Capo III.
Il criterio utilizzato dal legislatore nel determinare le ragioni che fondano la pronuncia della nullità degli atti processuali, criterio enunciato nel secondo comma dell'articolo 156 c.p.c, è un evidente corollario del principio della strumentalità delle forme o della congruità delle forme allo scopo, ossia di quel principio che trova il suo fondamento positivo negli art.. 121 e 131 c.p.c.
In particolare, il principio de quo esprime l'esigenza che la disciplina delle forme di ciascun atto venga messa in relazione con la funzione obiettiva dello stesso, nel senso che i requisiti formali ai quali la legge attribuisce rilievo determinante( e la cui mancanza comporta la nullità dell' atto) sono quelli, e solo quelli, che risultano necessari affinché ciascun atto raggiunga lo scopo e svolga la funzione cui è preordinato.
In applicazione, appunto, del suddetto criterio o principio, l'articolo 156, secondo comma, c.p.c. dispone che:"la nullità può essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo"; il terzo comma, poi, stabilisce che: "la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".
Naturalmente, accade molte volte che la legge stessa, quando dispone in concreto quali sono i requisiti degli atti, stabilisca anche, espressamente, che la loro mancanza dà luogo a nullità; ed è perciò che l'articolo 156 prende in considerazione, in primo luogo ( ossia nel suo primo comma), questa ipotesi, stabilendo che la pronuncia della nullità presuppone di regola che per il requisito mancante la legge abbia espressamente comminato la nullità.
A ben guardare, questa regola si risolve in un richiamo alla constatazione che il legislatore, col comminare espressamente la nullità per il difetto di un requisito, ha già compiuto egli stesso, una volta per tutte, quella valutazione circa l'indispensabilità del requisito per il raggiungimento dello scopo dell'atto, che, negli altri casi, affida invece al giudice.Ciò che non smentisce, ma conferma, che il perno della disciplina dei vizi, rilevanti per la pronuncia della nullità, è la regola enunciata dal secondo comma dell'articolo 156.
Orbene, con specifico riguardo alla materia tributaria, giova sottolineare che l'articolo 18 del Decreto Legislativo n.546 del 31/12/1992, nello statuire le cause tassative di inammissibilità del ricorso, non menziona, in alcun modo, quale motivo di inammissibilità dell'atto stesso, la mancanza o irregolarità della certificazione della procura ad litem da parte del difensore.
Né, d'altra parte, l'articolo 12 del medesimo Decreto che, specificatamente, disciplina i modi di conferimento della procura al difensore, prevede la sanzione della nullità per l'ipotesi di mancata certificazione, ad opera dello stesso, dell'autografia della firma della parte.
E' di tutta evidenza, quindi, che la mancata autenticazione della firma del ricorrente, alla luce ed in applicazione della normativa in materia di nullità degli atti e, specificatamente, dell'articolo 156, terzo comma, del c.p.c., non possa, in alcun modo, ritenersi causa di nullità della procura ma, bensì, mera irregolarità; il difetto del requisito non pregiudica, mai, l'idoneità dell'atto a conseguire il suo scopo ed, infatti, il rapporto processuale si realizza, comunque, attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato.
In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha affermato come la mancata certificazione dell'autografia della sottoscrizione del ricorrente, apposta alla procura in calce o a margine del ricorso, costituisca una mera irregolarità che non comporta la nullità della procura ad litem, non essendo tale nullità comminata dalla Legge .
La Suprema Corte ha, altresì, sottolineato come la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione del ricorrente, in ossequio al disposto dell'articolo121 c.p.c., non va in alcun modo ad incidere sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo del ricorso, individuabile, certamente, nella formazione del rapporto processuale che si realizza attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato(Cass.S.U. n.4191del 06/05/1996,; Cass. n.9391del 24/09/1997; Cass. n. 7336 del 27/07/98).
E' evidente, quindi, che la mancata certificazione dell'autografia della sottoscrizione del ricorrente è una mera irregolarità formale che, in quanto tale, non può in alcun modo inficiare la validità del ricorso, salva la possibilità, per la controparte, di contestare, in giudizio e con valide e specificate ragioni e prove, l'autografia della sottoscrizione non certificata.
Non vi è dubbio, quindi, alla luce della normativa sopra richiamata e del costante ed uniforme orientamento della Corte di Cassazione, che la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, non costituisce, mai, causa di nullità della procura, non potendosi, quindi, per tali motivi, condividere la pronuncia di inammissibilità del ricorso per irregolarità del mandato emessa, nel caso in questione, dai Giudici tributari.