Notifica degli avvisi di accertamento e liquidazione ICI
n. 597 - 17/02/2005 Quesito In tema di notifica degli avvisi di accertamento e liquidazione ICI vorrei sottoporLe il seguente quesito. Un comune spedisce un avviso di liquidazione ICI per l'anno 1999 mediante raccomandata A.R. in data 28/12/2004. Il contribuente riceve e ritira l'avviso il 07/01/2005. Con istanza di autotutela chiedo
n.
597 - 17/02/2005
Quesito
In tema di notifica degli avvisi di accertamento e liquidazione ICI vorrei sottoporLe il seguente quesito.
Un comune spedisce un avviso di liquidazione ICI per l'anno 1999 mediante raccomandata A.R. in data 28/12/2004.
Il contribuente riceve e ritira l'avviso il 07/01/2005.
Con istanza di autotutela chiedo al comune l'annullamento dell'avviso di liquidazione, secondo me nullo in quanto affetto da decadenza (i termini sarebbero spirati il 31/12/2004).
Il comune invece conferma la validità dell'atto e nega l'annullamento, argomentando che in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n° 477 del 26/11/2002, deve ritenersi tempestivamente eseguita la notificazione a mezzo posta di un atto impositivo spedito entro l'anno in cui la legge ne consentiva ancora l'azione accertatrice, a nulla rilevando che il destinatario lo abbia ricevuto nell'anno successivo.
Non sono dello stesso avviso e mi appresto a promuovere un contenzioso basato sulle seguenti considerazioni.
Il richiamo del comune alla suddetta sentenza appare improprio, in quanto la sentenza della Consulta ha riguardato la notificazione di atti di natura processuale.
L'avviso di liquidazione emesso dal comune non ha natura processuale (eventualemente è prodromico di un'attività processuale non ancora iniziata).
Se pertanto il comune provvede da se alla notifica dell'atto attraverso il sistema postale, non investendo quindi l'ufficiale giudiziario, si ritiene che il momento in cui la notifica si perfeziona sia quello in cui il destinatario riceve l'atto: tutto ciò anche in riferimento alla decadenza dei poteri accertativi esercitabili dall'ente impositore.
Vieppiù. L'articolo 11 del decreto istitutivo dell'ICI (D.Lgs 30/12/1992 n° 504), nel dettare modalità e termini di accertamento e liquidazione dell'imposta, non opera nessun esplicito richiamo alle disposizioni sulla notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del C.p.c. (tema, questo, oggetto di osservazioni della Consulta), anche perché il comune ha presso le sue strutture un ufficio specificamente addetto alle notifiche.
Recita infatti il comma 2 del citato articolo 11 'Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni.
Ovvero provvede all'accertamento d'ufficio.
A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni e interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre..'
Da qui la constatazione che il completamento dell'attività amministrativa di accertamento e liquidazione dev'essere conclusa, anche per quanto concerne la portata a conoscenza dell'atto presso il destinatario, entro i termini previsti dalla citata norma.
Da una ricerca eseguita sull'argomento in esame, risultano posizioni contrastanti sia in dottrina che in giurisprudenza.
A favore dell'avvenuta decadenza:
dottrina, Ferrajoli su Il sole24 ore del 28/11/2002;
giurisprudenza, CT provinciale di Rieti n° 147 del 22/10/2002.
Contra:
dottrina, Buscema su Finanza e Fisco n° 4 del 31/01/2004;
giurisprudenza, CT provinciale di Salerno n° 291 del 30/01/2003.
Vista la Sua autorevolezza tecnica (sono un ragioniere commercialista e leggo volentieri le Sue pubblicazioni tramite l'ALPE), gradirei conoscere la Sua opinione al riguardo.
Cordialità
Prov. Cagliari
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che ho molto apprezzato le Sue eccezioni in merito, che spero possano trovare accoglimento in sede contenziosa.
In ogni caso, ritengo che sarà difficile che i giudici tributari si discostino dagli insegnamenti della Corte Costituzionale, tant'è vero che:
- la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 39/6/04 del 16/11/2004 (in Guida Normativa del Sole24Ore di giovedì 10 febbraio 2005, n. 24 pagg. 22-25) fa riferimento alla spedizione per la regolare notifica;
- la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 141 del 05/01/2005, afferma che il perfezionamento della notifica avviene con la consegna dell'atto al destinatario o con il compimento delle procedure di deposito e di avviso al soggetto irreperibile; pertanto, se negli atti del processo non è possibile rinvenire tali ricevute (nella specie, ricevuta di ritorno) si deve dar luogo all'inesistenza della notificazione; nello stesso senso, anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17714 del 2004, citata in Italia Oggi del 09 febbraio 2005, pag. 29, in un articolo di Antonio Ciccia;
- infine, la Cassazione, con la sentenza n. 21409 del 10/11/2004, ha stabilito che la notifica a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante dal solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge.
In ogni caso, concordo con le Sue giuste osservazioni, che mi auguro possano trovare ingresso in sede contenziosa.
Distinti saluti