Non tassabilità della borsa di studio
n.
561 - 06/02/2005
Quesito
Egr. Avvocato, scrivo dalla provincia di Catania.
Volevo approfittarne della sua compentenza, in quanto navigando su internet, ho letto che il suo studio è molto competente in materia fiscale delle borse di studio e degli assegni.
Chiedevo un suo parere su un questito posto dalla regione siciliana al Ministero delle finanze sulla tassazione delle borse di studio. In sintesi: ho fatto domanda di fuoriuscita dal bacino lsu, con richiesta di contributi corrisposti ai sensi dell'art.2 della L.R. 23/01/98 N.3.
Fino ad oggi questo tipo di aiuto per la formazione dell'autimpiego è stato tassato ai fini dell'irpef.
La regione Siciliana nella legge finanziaria del 2005 ha inserito l'art. 76 che recita:
'I contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476'.
Secondo il suo illustre parere andrebbero tassate o no?
Grazie
Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, secondo me, il riferimento tassativo all'art. 4 della legge n. 476 del 13/08/1984 determina automaticamente la non tassabilità della borsa di studio, in quanto esente ai fini delle imposte dirette.
In ogni caso, per una panoramica generale della disciplina fiscale delle borse e degli assegni di studio, Le invio la mia monografia sul tema, che peraltro può visionare sul mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004).
Distinti saluti