economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Facoltà di rivalutazione per i terreni agricoli

n. 369 - 20/11/2004


Quesito
Egregio Avvocato, La disturbo nuovamente per conoscere cosa Lei pensi della fattispecie sintetizzata come segue: il quesito riguarda la fattispecie di un contribuente che s'è avvalso della facoltà di rivalutazione per i terreni agricoli, prevista in ultimo dall'art.6 bis del D.L. 355/2003.
In data 29/09/04 ha corrisposto la prima rata dell'imposta sostitutiva, scaturente dal valore indicato nella perizia giurata di stima ma, per mero errore di calcolo, ha versato con F24 un importo inferiore (cod, 8052).
Avvedutosi dell'errore ha proveduto nei trenta giorni ad effettuare il ravvedimento (art.13 D.Lgs 472/1997), integrando l'importo maggiorato di sanzioni ed interessi.
Si chiede di sapere se tale comportamento sia effettivamente sanante e non infici, pertanto, la validità della rivalutazione.
La ringrazio in anticipo.

Parere
In merito al quesito che mi ha posto, Le confermo la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente per quanto riguarda il ravvedimento operoso, che mai può inficiare la validità della rivalutazione.

 
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