A seguito di verifica della G.d.F. è stato ipotizzato che il reddito prodotto fosse di natura non agricola ma industriale
n.
560 - 06/02/2005
Quesito
Gentile Avv. Villani, mi complimento anzitutto con Lei per l'alta professionalità e disponibilità che viene dimostrata con il Suo (evidentemente) personale apporto al Suo sito web.
Mi occupo, immodestamente a Suo confronto, di contenzioso tributario, e sto curando un caso molto complesso per il quale, limitatamente al comparto imposte dirette, ho avuto i primi risultati favorevoli.
Il problema maggiore è costituito dalla (diversa) disciplina ai fini Iva, e gradirei avere il Suo punto di vista in merito sul caso esposto - per quanto sinteticamente possibile - nell'allegato alla presente.
La ringrazio vivamente per il cortese riscontro e resto a Sua disposizione per quanto nelle mie possibilità.
Oggetto: SOCIETA' SEMPLICE - AZIENDA VITIVINICOLA (coltivazione vigneti e trasformaz. uve in vino) - anno 1996 - Regime speciale Iva agricoltura ex art. 34 Dpr 633/72 e reddito agrario ex art. 29 Tuir (ora art. 32 nuovo Tuir).
A seguito di verifica della G.d.F. è stato ipotizzato che il reddito prodotto fosse di natura non agricola ma industriale e quindi interamente da tassare ordinariamente (reddito di impresa), e che l' azienda non potesse usufruire del regime speciale Iva (percentuali di compensazione).
Ciò sulla base, quale rilievo principale, del fatto che nell' anno in oggetto (ed in altri, ma non in continuità per tutti gli esercizi), gli acquisti di uve sono stati superiori all' uva ottenuta dalla coltivazione dei terreni.
Sto sostenendo da tempo, negli atti del contenzioso pendente, che la tassazione ordinaria (e conseguentemente l' applicazione dell' Iva ordinaria) debba avere a base solo i ricavi conseguenza dell' eccedenza di acquisti, in particolare (ALMENO PER LE II.DD.), richiamandomi sia all' (ex) art. 51 (oggi 55) Tuir (che qualifica reddito di impresa solo le eccedenze di cui all' ex art. 29) che alle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi diramate da sempre (sono sempre uguali, dal 1993 ad oggi - dal Ministero e poi dall' Ag.Entrate):
'Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quelle del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d' impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo Vl del titolo I del Tuir.'
La prima delle sentenze (1996 - imposte dirette) ha accolto pienamente la mia tesi.
Ma, mentre per le II.DD., come visto, la questione viene ripresa da altre disposizioni normative (primarie e secondarie), per l' Iva ne tratta solo l' art. 34 Dpr 633/72 che richiama l' art. 2135 c.c.-
In sostanza, per l'Iva nessuna fonte dice espressamente cosa succede se si verifica una eccedenza di acquisti o ne disciplina il trattamento.
Per cui, tra l' altro, ho svolto le seguenti considerazioni.
Nel 1996 la disciplina del regime speciale agricolo Iva era la seguente:
Il testo dell' art. 34 vigente nel 1996:
'Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella prima parte dell' allegata tabella a, effettuata da produttori agricoli, la detrazione prevista dall' art. 19 e' forfettizzata in misura pari all' importo risultante dall' applicazione, all' ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del min. finanze e l' imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse.
Si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell' art. 2135 c.c.'.
Come rilevabile icto-oculi, non v'è alcun riferimento alla normativa prevista per le imposte sui redditi nella determinazione del reddito agrario (art. 29 tuir che contiene l'ulteriore condizione '...proprotti ottenuti per almeno la metà dai terreni coltivati', che comunque ha valore solo ai fini dell' imposizione alle imposte dirette).
Invece all' art. 2135 c.c. fa rinvio espressamente l' art. 34 citato (in altre parole il legislatore iva, ai fini della determinazione di questa imposta, non si preoccupa di dare una definizione concettuale propria di produttore agricolo, lasciando che vi rientrino tutti quegli imprenditori qualificati civilisticamente come imprenditori agricoli.), che seleziona ed individua i soggetti ammessi ad avvalersi dello specifico speciale regime ivi previsto.
Il codice civile, art. 2135, così definiva -fino al 18/05/2001 - l'imprenditore agricolo:
'E' imprenditore agricolo chi esercita un' attivita' diretta alla coltivazione del fondo…e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o alla alienazione di prodotti agricoli, quando rientrano nell' esercizio normale dell' agricoltura.'
Riassumendo, il regime di detrazioni forfettizzate, disciplinato dall' art. 34 iva nel 1996 costituiva il regime naturale in cui rientravano (salvo opzione) quei produttori agricoli aventi i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dal codice civile, mentre l'altra condizione era quella dell' esercizio normale dell'agricoltura.
Queste erano, nel 1996 le condizioni richieste dalla legge per rientrare a pieno titolo nel regime speciale iva ex art. 34 dpr 633/72.
Per completare il quadro normativo:
Dal 18 maggio 2001 il D. Lgs. n. 228 art. 1 ha sostituito l' art. 2135 c.c. con il seguente testo:
1. L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:
'E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
... Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché...' ecc.-
Da quanto esposto può agevolmente trarsi una prima importante considerazione:
- Fino al 18/05/2001, l' unico riferimento alla proporzione tra uve prodotte ed uve acquistate è fornito dall' art. 29 DPR 917/86, che ha valore solo per le imposte dirette e non per l' Iva;
- Dal 18/05/2001 viene inserito, ai fini Iva, il concetto di prevalenza.
- Per l' anno 1996 la normativa Iva non prevedeva alcuna proporzione.
Le uniche condizioni cui bisogna far riferimento per il 1996, in conclusione, sono i requisiti oggettivi e soggettivi e che l' esercio dell' agricoltura non travalichi i limiti della normalita'.
Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, concordo pienamente con le Sue tesi e, sinceramente, dal punto di vista giuridico non ho nulla da aggiungere.
Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.