economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Detrazioni per carichi di famiglia

n. 1033 - 30/08/2002


Quesito

Parere
In riferimento al Suo quesito, Le faccio presente che l'art. 12, primo comma, lett. b), D.P.R. 22/12/1986 n. 917, per le detrazioni per carichi di famiglia, prevede, tassativamente, i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.
Il Ministero delle Finanze, con la C.M. 226/E-5-2358 del 29/12/1994, ha chiarito che per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore, per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente, per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente spetta la detrazione in misura doppia se questi è coniugato, sia pure con un soggetto diverso dall'altro genitore, o non è legalmente ed effettivamente separato; se, invece, il genitore non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio spetta la detrazione per il coniuge a carico e per gli altri figli la detrazione spetta in misura doppia.
Questa, purtroppo, è la situazione legislativa al momento per cui, se non intervengono modifiche, l'unica strada da intraprendere è l'eccezione di incostituzionalità in sede contenziosa, anche se le speranze di successo sono assai limitate.
Distinti saluti.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF
Login Area

Newsletter

Iscriviti gratis riceverai così le notizie di ItaliaDonna via e-mail:
News Ricette



Chiudi