10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
Nell'ipotesi da Lei prospettata, proprio perchè il bene è stato acquistato da privati e non dalla società, è applicabile, in materia di imposte sui redditi, la normativa di cui all'art. 81 DPR n. 917 del 22/12/1986 (oggi art. 67 Nuovo Tuir, a seguito delle modifiche intervenute, dall'01/01/2004, con il D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003), mentre, in materia d'imposta di registro, è applicabile l'aliquota ordinaria e non quella fissa, proprio perchè il trasferimento non è assoggettato ad iva e, di conseguenza, non è applicabile il principio dell'alternatività.
La ringrazio per i complimenti che ha voluto farmi.
Bene acquistato da privati e non dalla società
n. 380 - 24/11/2004 Quesito Ringraziandola anticipatamente, e dimostrondole la mia personale stima per l'attività di divulgazione che promuove attraverso il suo sito, le scrivo per il seguente parere.
n.
380 - 24/11/2004
Quesito
Ringraziandola anticipatamente, e dimostrondole la mia personale stima per l'attività di divulgazione che promuove attraverso il suo sito, le scrivo per il seguente parere.
Mio cognato e suo socio in affari al 50% in una snc per l'attività di officina, hanno deciso di comprare il capannone dove attualmente sono in affitto.
Per loro motivi hanno ritenuto opportuno acquistare l'immobile in compropietà come privati e non come società sebbene la cessione sia assoggettata ad iva.
Vorrei sapere se la successiva vendita come privati produrra plusvalenza, e il regime di assoggetamento relativamente all'imposta di registro.
La ringrazio per i complimenti che ha voluto farmi.