TFR e previdenza complementare
Il TFR o meglio trattamento di fine rapporto, è costituito da somme corrisposte mensilmente a ciascun lavoratore e accantonate anno dopo anno allo scopo di tutelare lo stesso lavoratore dal rischio di disoccupazione e da situazioni avverse che possono rivelarsi particolarmente difficili sul finire della carriera lavorativa.
Per il calcolo del TFR viene presa in considerazione la retribuzione annua comprensiva di tutte le voci corrisposte in funzione del rapporto di lavoro, e divisa per 13,5. La quota risultante è accantonata per ciascun anno di lavoro.
Fino ad oggi questi accantonamenti sono stati trattenuti dai datori di lavoro e remunerati con un rendimento molto basso, e per questo hanno rappresentato per le imprese una fonte di finanziamento a basso costo, le somme relative al TFR maturato dai lavoratori venivano iscritte a bilancio come passività, ma utilizzate liberamente.
La finanziaria del 2007 ha introdotto una pesante limitazione alla conservazione e alla gestione del TFR in azienda prevedendo che lo stesso TFR divenga un accantonamento per la vecchiaia. Infatti tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori con un contratto di lavoro dipendente in forza del quale matura il TFR, potranno deciderne la destinazione. Le possibilità di scelta sono le seguenti:
i lavoratori che sono stati assunti prima del 29 aprile 1993, potranno scegliere di frazionare il TFR lasciandone una parte all’impresa e versando la parte restante ad un fondo pensione. Nell’ipotesi in cui abbiano già aderito ad un fondo pensione potranno continuare a versare la quota definita, lasciando presso il datore di lavoro il restante del TFR maturato, oppure potranno versare al fondo l’intera liquidazione futura. Se al contrario non hanno aderito ad un fondo pensione potranno scegliere di trasferire il TFR futuro anche solo nella misura fissata dagli accordi collettivi oppure se quest’ultima manca, nella misura non inferiore al 50%.
i lavoratori che sono stati assunti dopo il 29 aprile 1993 non potranno diversificare la loro scelta, ma potranno solo scegliere di spostare l’intero accantonamento ad un fondo pensione oppure tenerlo in azienda.
I lavoratori che sono stati assunti entro il 31 dicembre 2006 sono tenuti a scegliere entro il 1 luglio 2007, mentre che è stato assunto a partire dal 1 gennaio 2007 avrà a disposizione 6 mesi di tempo dalla data di assunzione per scegliere la destinazione del suo TFR.
Se il lavoratore non fa nessuna scelta esplicita, il TFR è devoluto al fondo pensione collettivo di riferimento, se ne esiste uno, oppure se esistono più fondi collettivi, viene devoluto al fondo pensione individuato mediante accordo aziendale, oppure nell’eventuale mancanza di un accordo aziendale, viene devoluto al fondo pensione con il maggior numero di iscritti.
La finanziaria ha, inoltre, introdotto l’obbligo per le aziende che hanno almeno 50 addetti di destinare il TFR maturato dal 1 gennaio 2007 e non destinato, chiaramente alla previdenza complementare, ad un fondo gestito dall’INPS presso la Tesoreria dello Stato.
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