Avvio della previdenza complementare
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, Finanziaria del 2007 per l’appunto, anticipa al 1° gennaio di quest’anno la riforma della Previdenza Complementare con i seguenti affetti sul piano contributivo:
dal 1° gennaio di quest’anno le aziende con oltre 49 addetti, sono obbligate a destinare all’INPS la quota di Tfr maturata a decorrere dalla data sopra indicata e non destinata, chiaramente, alle forme pensionistiche complementari. Il contributo sarà versato mensilmente in un fondo gestito dall’INPS ed istituito presso la Tesoreria di Stato. Questa operazione sarà disciplinata dalle attuali disposizioni in materia di contribuzione obbligatoria, comprese quelle di carattere sanzionatorio. Diversamente non sono applicabili le normative riferite agli sgravi contributivi.
Il legislatore ha, tuttavia, previsto una serie di misure, sia fiscali che contributive, per compensare la perdita da parte delle imprese delle quote di Tfr destinate sia alla previdenza complementare, che all’INPS.
In primo luogo esonera i datori di lavoro dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (ex art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni) nella stessa percentuale di Tfr ceduto;
In secondo luogo esonera i datori di lavoro dal versamento dei contributi sociali dovuti alla GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE AI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 24 legge n. 88 del 1989). Questo beneficio, tuttavia, diventerà operativo dal 2008 e si applicherà sui contributi dovuti per gli assegni familiari, per maternità e per disoccupazione. Solo in caso di incapienza si abbatteranno gli altri contributi, escludendo quelli destinati al Fondo di garanzia per il Tfr e quelli destinati al Fondo di rotazione che finanzia gli interventi formativi a favore dei lavoratori ( ex art. 25 della legge n. 845 del 1978).
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