La finanziaria del 2007 e la gestione separata inps
10 Ottobre 2009 amministratore

Iscritti alla gestione separata INPS (ex art. 2, comma 26, legge n. 335/19995)

Altre grandi novità introdotte dalla legge finanziaria riguardano i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (ex legge n. 335/1995). Dal 1° gennaio 2007, infatti, l’aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla gestione separata privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, passa al 23%. Viene meno, quindi, l’equiparazione alla contribuzione prevista per i commercianti e l’evoluzione contributiva prevista a suo tempo con la legge n. 449 del 27 dicembre 1997.
Per i lavoratori, invece, iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica viene fissata al 16%.
In merito a questi aumenti, il legislatore, temendo, probabilmente, che il maggior onere contributivo fesse caricato sui compensi dei collaboratori, ha stabilito che l’incremento contributivo previsto non deve comportare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell’aumento dell’aliquota. Inoltre, ha precisato che i compensi devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito avendo riguardo a quanto normalmente corrisposto, per prestazioni di analoga professionalità, sulla base dei Ccnl di riferimento.
La legge finanziaria, oltre agli aumenti contributivi, ha previsto l’estensione di alcune tutele previdenziali ai lavoratori parasubordinati che riportiamo di seguito: 1. è stata introdotta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps, indennità che non si applica per gli eventi morbosi di durata inferiore ai quattro giorni ed è concessa entro il limite massimo di 20 gg nell’arco dell’anno solare;
2. e stato introdotto il trattamento economico per congedo parentale a favore dei lavoratori titolari d’indennità di maternità. La prestazione è riconosciuta per gli eventi di parto che si verificano dal 1° gennaio 2007, e nelle ipotesi di adozione o affidamento. Alta importante novità da citare, riguarda gli associati in partecipazione i cui compensi sono configurabili come reddito da lavoro autonomo, per quali è stata prevista l’iscrizione obbligatoria alla gestione separata.

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