economia
10 Ottobre 2009 amministratore

E' altresì impugnabile anche il fermo amministrativo in tema di rimborsi IVA

E' altresì impugnabile anche il fermo amministrativo in tema di rimborsi IVA

n. 941 - 27/06/2005


Quesito
Egregio Avv. Villani, nell'esercizio della mia attività di dottore commercialista mi trovo a dover gestire per conto dei miei clienti delle problematiche che potrebbero essere possibile oggetto di ricorso presso la C.T.P. di Bari e sulle quali mi permetto di chiedere il Suo illustre parere.
In materia di rimborsi IVA, sebbene il legislatore riconosca al contribuente interessi moratori nella misura del 2,75% annuo sulle somme non rimborsate a partire dal 60-esimo giorno successivo dalla disposizione di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere dinanzi alla C.T.P. per protratta inerzia da parte del concessionario nel dare esecuzione all'atto dispositivo e soprattutto sulla mancata corresponsione dei predetti interessi? In caso affermativo, contro chi bisogna agire? Con quali procedure?
In materia di fermo amministrativo applicabile ai rimborsi IVA, se dall'atto di sospensione l'unica fonte normativa alla quale si richiama l'atto stesso è l'art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972 ma tra i carichi pendenti menzionati non ricorrono gli estremi dell'azione sospensiva ex 3° comma del succitato articolo (in materia di false fatturazioni, etc), è possibile impugnare l'atto dinanzi alla C.T.P. per illegittimità dello stesso?
Il ricorso risulterebbe vano se l'Amministrazione finanziaria, applicando la normativa sull'autotutela (D.M. 37/97), annullasse l'atto per replicarne un altro sostanzialmente identico ma facendo questa volta richiamo all'art. 69 R.D. n. 2240/1923? Nel caso in cui la strada del ricorso sia percorribile è possibile chiedere degli interessi a titolo di risarcimento per il periodo di stasi dovuto all'atto sospensivo?
Ringraziandola anticipatamente per il Suo interessamento, colgo l'occasione per complimentarmi per l'attività svolta sul sito e Le porgo Cordiali Saluti. Prov. Bari

Parere Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che nelle ipotesi da Lei segnalate, una volta che si realizza il silenzio-rifiuto dopo 90 giorni dall'istanza di rimborso, è sempre ammissibile il ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, con la richiesta di tutti gli accessori, così come ho indicato nella mia Guida del contribuente in tema di rimborsi fiscali, che può interamente e gratuitamente scaricare dal mio sito (Guida del contribuente con i consigli utili per ottenere sollecitamente i rimborsi fiscali).
E' altresì impugnabile anche il fermo amministrativo in tema di rimborsi IVA, in quanto, secondo me, nella fattispecie, rientra tra gli atti di diniego del rimborso, come tale impugnabili in sede di contenzioso tributario.
Infine, a puro titolo indicativo, in tema di fermo amministrativo dei veicoli e dei natanti, nonché sulle problematiche circa la competenza del giudice, Le segnalo le recenti sentenze del Giudice di pace di Cosenza del 12/02/2004 e di Roma del 18/03/2004, con la puntuale nota di commento in Bollettino Tributario d'Informazioni, n. 11 del 15/06/2005, pagg. 885 e ss..
Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.

 
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