10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, nei casi da Lei segnalati, sono applicabili le disposizioni di cui al D.P.R. n. 43 del 28/01/1998, nonché gli artt. 49 e ss. del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973; in particolare, ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 cit., se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.
Distinti saluti.
Termini massimi che l'Ente creditore od il Concessionario di tributi hanno per attivare le procedure di recupero coatto
n.
924 - 18/06/2005
Quesito
Preg.mo Avv. Villani non soltanto per curiosità, ma soprattutto per cercare di difendermi, avrei necessità di conoscere i termini massimi che l'Ente creditore od il Concessionario di tributi quali I.C.I., T.A.R.S.U. e canone acqua hanno per attivare le procedure di recupero coatto, decorsi i 60 gg. concessi per il relativo pagamento.
Nel ringraziarLa colgo l'occasione di porgerVi i migliori saluti.
Distinti saluti.