10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
Nel nuovo diritto societario, in via generale, è scritto che occorre prevedere norme inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale, che siano idonee a tutelare i creditori sociali, seppur consentendo una semplificazione delle procedure.
Allora, com'è stato tradotto in pratica questo imponente quadro di cautele?
Le espressioni sono invero molteplici; per esempio (e non in via certamente esaustiva), nel codice civile:
1) quando il socio sia unico, in sede di costituzione della società, occorre che l'intero capitale sia sottoscritto e versato (art. 2464, comma 4);
2) quando la società da pluripersonale diventi monopersonale, e il capitale non sia per intero versato, occorre, in breve tempo, procedere alla sua completa liberazione (art. 2464, comma 7);
3) quando la società sia monopersonale, il socio conserva la limitazione della responsabilità solo quando effettui determinati adempimenti (art. 2462, comma 2);
4) per gli atti compiuti nell'epoca anteriore all'iscrizione della società nel Registro delle Imprese risponde, oltre a chi ha agito, il socio che abbia 'deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione' (art. 2331, comma 2, richiamato nella società a responsabilità limitata dall'art. 2463, comma 3);
5) i conferimenti diversi dal denaro vanno, in ogni caso, liberati al momento della sottoscrizione e in quel momento va pure versato l'intero sopraprezzo dei conferimenti in denaro (art. 2464, commi 4 e 5);
6) i conferimenti d'opera e di servizi vanno assistiti da una garanzia fideiussoria o assicurativa (art. 2464, comma 6);
7) i finanziamenti dei soci sono postergati, in sede di loro rimborso, alle ragioni dei creditori chirografari (art. 2467);
8) il livello minimo del capitale sociale è cautelato dalla disciplina in tema di perdite eccedenti certi limiti (artt. 2482/bis e ss.);
9) la quota del socio è soggetta ad espropriazione ad opera dei suoi creditori (art. 2471);
10) la dichiarazione di nullità della società non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2332, comma 2, richiamato nella società a responsabilità limitata dall'art. 2463, comma 3);
11) la dichiarazione di invalidità delle decisioni dei soci non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione di dette decisioni nel Registro delle Imprese (art. 2377, comma 6, richiamato nella società a responsabilità limitata dall'art. 2379/ter, comma 4);
12) sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione di decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società (art. 2475/ter, comma 2);
13) le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2475/bis, comma 2).
Peraltro, perplessità potrebbero scaturire, in ragione di una possibile diminuita tutela dei creditori, ove, invece, si ponga attenzione alle seguenti problematiche:
- la mancata riproposizione della procedura di controllo dei conferimenti in natura ad opera di amministratori e sindaci ('vecchio' art. 2343, comma 3, richiamato nella società a responsabilità limitata dal 'vecchio' art. 2476, comma 1); - l'estensione, praticamente illimitata, dei casi di recesso, con ciò che ne può conseguire in termini di depatrimonializzazione della società (artt. 2469, comma 2, e 2473);
- l'introducibilità, nello statuto, di cause di esclusione, che possono provocare sulla società gli stessi effetti patrimoniali del recesso (art. 2473/bis);
- la mancata riproposizione nella società a responsabilità limitata dell'azione di cui all'art. 2409 ('vecchio' art. 2488, comma 4);
- la possibilità di ridurre il capitale in ogni momento, senza dover più trovare la giustificazione della riduzione in ragioni di esuberanza del capitale stesso (art. 2482).
Riforma del diritto societario - parte II
n.
190 - 08/07/2004
Quesito
Nel ringraziarLa per la tempestiva risposta, Le sottopongo un chiarimento rispetto al quesito Riforma del diritto societario - parte I:
Indipendentemente dal fatto che la società non abbia compiuto l'adeguamento dello statuto, come variano (se variano) le responsabilità dei soci nei confronti dei terzi?
Allora, com'è stato tradotto in pratica questo imponente quadro di cautele?
Le espressioni sono invero molteplici; per esempio (e non in via certamente esaustiva), nel codice civile:
1) quando il socio sia unico, in sede di costituzione della società, occorre che l'intero capitale sia sottoscritto e versato (art. 2464, comma 4);
2) quando la società da pluripersonale diventi monopersonale, e il capitale non sia per intero versato, occorre, in breve tempo, procedere alla sua completa liberazione (art. 2464, comma 7);
3) quando la società sia monopersonale, il socio conserva la limitazione della responsabilità solo quando effettui determinati adempimenti (art. 2462, comma 2);
4) per gli atti compiuti nell'epoca anteriore all'iscrizione della società nel Registro delle Imprese risponde, oltre a chi ha agito, il socio che abbia 'deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione' (art. 2331, comma 2, richiamato nella società a responsabilità limitata dall'art. 2463, comma 3);
5) i conferimenti diversi dal denaro vanno, in ogni caso, liberati al momento della sottoscrizione e in quel momento va pure versato l'intero sopraprezzo dei conferimenti in denaro (art. 2464, commi 4 e 5);
6) i conferimenti d'opera e di servizi vanno assistiti da una garanzia fideiussoria o assicurativa (art. 2464, comma 6);
7) i finanziamenti dei soci sono postergati, in sede di loro rimborso, alle ragioni dei creditori chirografari (art. 2467);
8) il livello minimo del capitale sociale è cautelato dalla disciplina in tema di perdite eccedenti certi limiti (artt. 2482/bis e ss.);
9) la quota del socio è soggetta ad espropriazione ad opera dei suoi creditori (art. 2471);
10) la dichiarazione di nullità della società non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2332, comma 2, richiamato nella società a responsabilità limitata dall'art. 2463, comma 3);
11) la dichiarazione di invalidità delle decisioni dei soci non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione di dette decisioni nel Registro delle Imprese (art. 2377, comma 6, richiamato nella società a responsabilità limitata dall'art. 2379/ter, comma 4);
12) sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione di decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società (art. 2475/ter, comma 2);
13) le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2475/bis, comma 2).
Peraltro, perplessità potrebbero scaturire, in ragione di una possibile diminuita tutela dei creditori, ove, invece, si ponga attenzione alle seguenti problematiche:
- la mancata riproposizione della procedura di controllo dei conferimenti in natura ad opera di amministratori e sindaci ('vecchio' art. 2343, comma 3, richiamato nella società a responsabilità limitata dal 'vecchio' art. 2476, comma 1); - l'estensione, praticamente illimitata, dei casi di recesso, con ciò che ne può conseguire in termini di depatrimonializzazione della società (artt. 2469, comma 2, e 2473);
- l'introducibilità, nello statuto, di cause di esclusione, che possono provocare sulla società gli stessi effetti patrimoniali del recesso (art. 2473/bis);
- la mancata riproposizione nella società a responsabilità limitata dell'azione di cui all'art. 2409 ('vecchio' art. 2488, comma 4);
- la possibilità di ridurre il capitale in ogni momento, senza dover più trovare la giustificazione della riduzione in ragioni di esuberanza del capitale stesso (art. 2482).