economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Il credito d'imposta di cui al codice 6700 Legge 449/97, aumento dell'occupazione.

n. 57 - 17/02/2004


Quesito
Uno studio di consulenza del lavoro ha inoltrato l'istanza a Pescara per conto di due clienti, ottenendo per il primo la relativa autorizzazione mentre per il secondo non ha ottenuto risposta.
Si chiede: come può per il secondo cliente ricorrere per la mancata autorizzazione, essendo stato rispettato tutto ciò che era previsto dalla norma per la relativa autorizzazione?

Parere In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e del corrispondente decreto ministeriale n. 311 del 03/08/1998, il Centro di Servizio di Pescara poteva procedere alla revoca totale o parziale del credito d'imposta occupazione.
Se la richiesta era priva di uno dei requisiti richiesti dalla normativa allora vigente oppure se risultavano esauriti i fondi disponibili, il Centro di Servizio comunicava il diniego all'impresa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Pertanto, a differenza di quanto oggi previsto dall'art. 63, comma 3, della Legge n. 289 del 27/12/2002 in tema di silenzio-rifiuto, la vecchia normativa della citata legge n. 449/97, con il relativo decreto ministeriale, non prevedeva l'analogo istituto del silenzio-rifiuto.
Pertanto, secondo me, Lei può utilizzare il relativo credito d'imposta e, qualora l'Ufficio lo dovesse negare o procedere all'iscrizione a ruolo, può sempre ricorrere alla competente Commissione Tributaria.

 
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