10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
Egregio Dottore, in merito alla Sua richiesta, Le preciso che, per il caso specifico da Lei segnalato, si sono avute le seguenti sentenze:
- la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari - Sez. V -, con l'ordinanza n. 167 del 07/09/2004, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per contrasto con gli artt. 24 e 53 della Costituzione (in ItaliaOggi del 06/10/2004);
- le Commissioni Tributarie Provinciali di Benevento - Sez. I -, con la sentenza n. 209 del 19/10/2004, di Lecce - Sez. VII -, con la sentenza n. 9107 del 30/04/2004 e di Caltanissetta, con la sentenza n. 26 del 10/03/2004 (in Guida Normativa del Sole24Ore di venerdì 26 marzo 2004, n. 56, pagg. 29 e ss.), di Napoli, con la sentenza n. 123 del 03/03/2005, hanno pienamente dato ragione ai contribuenti;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino - Sez. V -, con la sentenza n. 73 dell'08/07/2004 (in Rivista di Giurisprudenza Tributaria IPSOA n. 2/2005, pagg. 183 e ss.) e la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza - Sez. I -, con la sentenza n. 42 del 09/05/2005, hanno riconosciuto non dovute le sanzioni per le obiettive condizioni di incertezza della norma.
Quanto sopra, lo potete far valere in sede di ricorso alla competente Commissione tributaria.
Distinti saluti.
Credito d'imposta investimenti - richiesta delle sanzioni e degli interessi
n.
1016 - 29/07/2005
Quesito
Siamo un tipografia della provincia di Palermo e navigando su internet siamo entrati nel sito dove lei auspica che si faccia al più presto luce sul credito d'imposta compensato tra il 13 e il 18 novembre 2002.
Noi ci troviamo in questa situazione, in quanto il problema non è la restituzione del credito (che poi si potrebbe lo stesso riutilizzare in futuro), ma bensì la richiesta che mi hanno fatto delle sanzioni e degli interessi.
Mi potrebbe tenere informato?
La ringraziamo anticipatamente e cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.
- la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari - Sez. V -, con l'ordinanza n. 167 del 07/09/2004, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per contrasto con gli artt. 24 e 53 della Costituzione (in ItaliaOggi del 06/10/2004);
- le Commissioni Tributarie Provinciali di Benevento - Sez. I -, con la sentenza n. 209 del 19/10/2004, di Lecce - Sez. VII -, con la sentenza n. 9107 del 30/04/2004 e di Caltanissetta, con la sentenza n. 26 del 10/03/2004 (in Guida Normativa del Sole24Ore di venerdì 26 marzo 2004, n. 56, pagg. 29 e ss.), di Napoli, con la sentenza n. 123 del 03/03/2005, hanno pienamente dato ragione ai contribuenti;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino - Sez. V -, con la sentenza n. 73 dell'08/07/2004 (in Rivista di Giurisprudenza Tributaria IPSOA n. 2/2005, pagg. 183 e ss.) e la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza - Sez. I -, con la sentenza n. 42 del 09/05/2005, hanno riconosciuto non dovute le sanzioni per le obiettive condizioni di incertezza della norma.
Quanto sopra, lo potete far valere in sede di ricorso alla competente Commissione tributaria.
Distinti saluti.