La Circolare n. 32/E del 03/06/03 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce tutte le problematiche in tema di rinnovo delle istanze non accolte
n.
570 - 06/02/2005
Quesito
Gentile Dott.Villani, dopo la seconda istanza di rinnovo ho ottenuto l'accoglimento del credito di imposta per investimenti aree svantaggiate.
Poichè l'investimento è già stato effettuato nel 2003, dopo la presentazione della prima istanza, le chiedo il suo parere in merito alle seguenti questioni:
1) Nel rielaborare il conteggio dell'investimento netto, e di conseguenza del credito spettante, devo tener conto di ammortamente e dismissioni del 2003?
2) Per l'utilizzo dovrò usare il codice tributo istituito per i ctrediti maturati nel 2003 e quello per il credito maturato nel 2005?
3) Il limiti minimi e massimi di utilizzo si riferiscono agli anni 2005-2006-2007 e non 2003-2004-2005, vero?
La ringrazio se vorrà esprimere il suo parere in merito a quanto da me esposto e le porgo cordiali saluti.
Prov. Bari
In particolare, per la soluzione dei quesiti da Lei prospettati La rinvio alla Circolare n. 32/E del 03 giugno 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, che al punto 6, pagine 26-27-28-29 e 30, chiarisce tutte le problematiche in tema di rinnovo delle istanze non accolte.
Distinti saluti