economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Il termine del 28 febbraio 2003 non determina necessariamente la perdita dell'utilizzo del residuo credito d'imposta

n. 454 - 21/12/2004


Quesito
Devo risolvere un caso che presenta delle difficoltà.
Si tratta di una ditta che ha acquistato dei beni con due contratti di leasing, che prevedono il riscatto; il primo e' stato stipulato in data 06/12/20001 e si completera' nel dicembre 2006, il secondo e' stato stipulato il 22/04/2002 e si completera' nell'aprile 2006.
Le consegne dei beni sono avvenute contestualmente alla stipula.
Pertanto la liquidazione del credito sugli investimenti e' stata effettuata in automatico calcolando il 50% degli importi delle rate pagate.
Sino al luglio del 2002 abbiamo proceduto come sopra esposto ed abbiamo utilizzato solo in parte il credito maturato.
Successivamente,nell'incertezza,la ditta non ha piu' utilizzato il credito residuo.
Premesso cio' i ns dubbi sono 2:
- Per il residuo del credito maturato prima di luglio 2002 quale meccanismo di utilizzo possiamo seguire?
- Per il periodo successivo a luglio 2002 si puo' continuare a liquidare il credito in automatico sulle rate pagate, considerando che sia la consegna che la stipula sono avvenute in data precedente a luglio 2002? Per tale eventuale credito spettante in che modo si puo' utilizzare?
Prov Siracusa

Parere Nel caso da Lei prospettato, innanzitutto, è applicabile l'art. 62, comma 1, lett. a), della Legge n. 289 del 27/12/2002, facendo altresì presente che il termine del 28 febbraio 2003 non determina necessariamente la perdita dell'utilizzo del residuo credito d'imposta alla luce dell'interessante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino - Sez. IV - n. 225 del 21 febbraio 2004, che può interamente scaricare dal mio sito alla voce 'La giurisprudenza in tema di crediti d'imposta'.
Inoltre, per gli anni dal 2004 sino al 2006, deve tenere conto soltanto del limite del 6% per l'utilizzo del credito d'imposta residuo, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/04/2003, a decorrere dall'08/04/2003, pubblicato nella G.U. n. 82 dell'08/04/2003.
Infine, Le consiglio di leggere sul mio sito la Circolare del 03 maggio 2004, Prot. n. 04/23809, dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia - Ufficio Fiscalità, che al punto 1.1.3, ha chiarito che il 6% della somma tra l'ammontare complessivo del credito d'imposta da utilizzare (rigo 4, quadro B, sezione I del Mod. CVS) e il credito d'imposta maturato, relativo all'investimento netto avviato (rigo 6, quadro B, sezione II, del Mod. CVS), si può aggiungere all'eventuale credito residuo rispetto ai limiti fruibili degli anni precedenti.

 
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