Credito d'imposta - percentuali minime previste
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Credito d'imposta - percentuali minime previste

n. 265 - 03/10/2004 Quesito E' stata presentata istanza di credito d'imposta ex art. 62 comma 1, lett. d della L. 289/2002 (Mod. RTS) con la quale si prevedeva un investimento di euro 120.

n. 265 - 03/10/2004


Quesito
E' stata presentata istanza di credito d'imposta ex art. 62 comma 1, lett. d della L. 289/2002 (Mod. RTS) con la quale si prevedeva un investimento di euro 120.000,00 da effettuarsi in un unico anno (2004).
Ad oggi è stato effettuato solo parzialmente l'investimento per euro 50.000,00 (più del 20% del totale) e per fine anno non potranno essere effettuati ulteriori acquisti.
I restanti euro 70.000,00 saranno spesi nel corso del 2005 (per euro 40.000,00), e nel 2006 (per euro 30.000,00).
In tale situazione, per l'anno in corso e per i 2 successivi maturerà il credito di imposta? o si decade per il fatto di non aver rispettata la pianificazione dell'investimento?
In sostanza, prevale quanto indicato nel modelo RTS o il rispetto delle percentuali minime previste dall'art. 62 della Legge 289/02?
A nostro avviso, nel rispetto delle percentuali minime previste (20, 60 e 100) non si dovrebbe decadere dal beneficio.
La ringraziamo per la continua disponibilità.

Parere L'art. 62, comma 1, lett. d), della legge n. 289 del 27/12/2002 stabilisce che i soggetti i quali, presentata l'istanza, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002 e che, comunque, intendono conseguire il credito d'imposta, devono rinnovare l'istanza con il modello RTS, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nella precedente istanza non accolta.
Oltretutto, in base alla lett. f) del succitato articolo, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo.
Infine, in base alla lett. g) del succitato articolo, qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nell'istanza non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata.
Come può notare, l'ipotesi grave della decadenza è tassativamente prevista soltanto se l'utilizzo del credito d'imposta non rispetta i limiti previsti dalla legge e sopra indicati.
Quindi, nel caso da Lei prospettato, anche se l'investimento in un primo tempo programmato in un anno si è invece sviluppato nei due anni successivi, l'importante è vedere se sono stati rispettati o meno le percentuali minime sopracitate e, in caso affermativo, secondo me, non si decade assolutamente dal credito d'imposta.

 

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