10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 1, lett. d), della Legge n. 289 del 27/12/2002, è possibile rinnovare l'istanza con il modello RTS, purchè si esponga un importo non superiore all'investimento originario.
Pertanto, secondo me, nessuna conseguenza comporta una riduzione dell'importo originario, che, logicamente, determinerà anche una corrispondente riduzione dell'utilizzo del credito d'imposta.
Si può fare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara a titolo informativo, utilizzando lo stesso modello RTS.
È possibile rinnovare l'istanza con il modello RTS.
n.
55 - 17/02/2004
Quesito
In data 01/04/2003, presento ITS con un investimento pari a 100 Euro; in prima proposizione, l'istanza viene rigettata per insufficienza di fondi.
In data 07/01/2004, presento RTS, che viene accolta in data 29/01/2004.
Se nel frattempo l'investimento subisce una riduzione parziale, rispetto ai valori indicati in RTS, è possibile comunicare tale riduzione?
E in quale modo?
Pertanto, secondo me, nessuna conseguenza comporta una riduzione dell'importo originario, che, logicamente, determinerà anche una corrispondente riduzione dell'utilizzo del credito d'imposta.
Si può fare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara a titolo informativo, utilizzando lo stesso modello RTS.