economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Non si condivide la risposta al quesito dal titolo 'Misura massima per la ripresa dell'utilizzazione del credito d'imposta investimenti'

n. 580 - 10/02/2005


Quesito
Non si condivide la risposta al quesito del 2/12/2004 dal titolo Misura massima per la ripresa dell'utilizzazione del credito d'imposta investimenti nella parte in cui si conferma la correttezza dei codici tributo da utilizzare per le compensazioni.
Al riguardo si ritiene infatti che i codici tributo 6760, 6761 e 6762 si riferiscano unicamente alle compensazioni del credito d'imposta di cui all'art. 62, comma 1, lettera c) L.289/2002 e non anche alle compensazioni del credito d'imposta il cui diritto è stato conseguito anteriormente all'8/07/2002 (art. 62, comma 1, lettera a) L. 289/2002) per le quali dovrebbe valere sempre il codice tributo 6734.
Grazie per l'attenzione.

Parere Egregio Dottore, concordo pienamente con la Sua precisazione.
In ogni caso, nella risposta al quesito, ho citato espressamente la Circolare n. 35/E dell'08 luglio 2003 (interamente pubblicata su Guida Normativa del Sole24Ore - Dossier mensile - n. 7 luglio 2003) che, nell'allegato 5, alla voce 'utilizzo' ha precisato tutti i codici tributo da utilizzare, richiamando le Risoluzioni n. 360/2002 del 18/11/2002 e la n. 85/2003.
Era chiaro, pertanto, che la correttezza dei codici tributo doveva rispettare le precise indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.
Infine, è opportuno ribadire che eventuali irregolarità di natura prettamente formale, come nel caso di specie, non possono mai determinare la perdita del credito d'imposta o l'eventuale applicazione di sanzioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997.
Distinti saluti

 
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