10 Ottobre 2009
amministratore
Parere
L'art. 62, primo comma, lett. d), della legge n. 289 del 27/12/2002 stabilisce che i soggetti i quali, presentata l'istanza non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002 e che comunque intendono conseguire i credito d'imposta, dovevano presentare entro il 20/01/2004 il rinnovo dell'istanza, con il modello RTS.
A tal proposito, Le preciso che il suddetto termine non è indicato dalla legge a pena di decadenza, tanto è vero che la suddetta lett. d) richiama espressamente la precedente lett. c), che non prevede tassativamente alcuna decadenza, a differenza della lett. a), dove chiaramente il termine è a pena di decadenza.
Quindi, secondo me, il tardivo invio dell'istanza non è motivo di rigetto della stessa, contrariamente all'assunto dell'Agenzia delle Entrate, proprio perchè la normativa succitata non qualifica espressamente il termine a pena di decadenza.
Le consiglio, quindi, di proporre tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria di Cosenza, sollevando, altresì, tutte le eccezioni di diritto e di merito, anche di costituzionalità, che può leggere dalla mia relazione scritta al convegno di Vibo Valentia del 16 c.m. e che può scaricare interamente dal mio sito www.studiotributariovillani.it.
Sono d'accordo con Lei che le imprese del Sud meritano rispetto e, pertanto, il diritto acquisito deve essere a tutti gli effetti riconosciuto, indipendentemente da eventuali errori di natura formale, peraltro non previsti a pena di decadenza.
Infine, qualora la controversia dovesse definirsi negativamente (anche se ne dubito), potrà sempre agire in sede civile nei confronti dell'intermediario per gli eventuali danni materiali e morali che l'azienda ha subito.
Credito d'imposta - tardivo invio dell'istanza di rinnovo.
n.
68 - 27/02/2004
Quesito
Il consulente che curava la ns. pratica di rinnovo della richiesta di credito d'imposta, ha inoltrato la richiesta oltre la data stabilita ossia il 21/1/2004 anziché 20/1/2004.
Pertanto la ns. richiesta è stata scartata.
Premesso che siamo un'azienda sana del Sud, che operiamo al Sud e creiamo crescita nel Sud, Le vorrei chiedere cosa è possibile fare per usufruire di un diritto sacrosanto che ci viene negato per un errore dell'intermediario?
Se non ci fosse assolutamente nulla da fare neanche ricorrendo, è possibile perseguire chi materialmente ha commesso l'errore, per la criticità finanziaria che tale inadempienza ha procurato ai programmi aziendali?
A tal proposito, Le preciso che il suddetto termine non è indicato dalla legge a pena di decadenza, tanto è vero che la suddetta lett. d) richiama espressamente la precedente lett. c), che non prevede tassativamente alcuna decadenza, a differenza della lett. a), dove chiaramente il termine è a pena di decadenza.
Quindi, secondo me, il tardivo invio dell'istanza non è motivo di rigetto della stessa, contrariamente all'assunto dell'Agenzia delle Entrate, proprio perchè la normativa succitata non qualifica espressamente il termine a pena di decadenza.
Le consiglio, quindi, di proporre tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria di Cosenza, sollevando, altresì, tutte le eccezioni di diritto e di merito, anche di costituzionalità, che può leggere dalla mia relazione scritta al convegno di Vibo Valentia del 16 c.m. e che può scaricare interamente dal mio sito www.studiotributariovillani.it.
Sono d'accordo con Lei che le imprese del Sud meritano rispetto e, pertanto, il diritto acquisito deve essere a tutti gli effetti riconosciuto, indipendentemente da eventuali errori di natura formale, peraltro non previsti a pena di decadenza.
Infine, qualora la controversia dovesse definirsi negativamente (anche se ne dubito), potrà sempre agire in sede civile nei confronti dell'intermediario per gli eventuali danni materiali e morali che l'azienda ha subito.