Partecipazione finanziaria minima del 25% prevista per aver diritto al credito d'imposta
n.
801 - 24/04/2005
Quesito
Egr. Avvocato, relativamente alla partecipazione finanziaria minima del 25% prevista per aver diritto al credito d'imposta di cui all'art.8 della L.23/12/00 n.388, si può ritenere rispettata dall'artigiano che finanzia interamente l'investimento con il credito Artigiancassa?
Se no, si potrebbe ovviare facendo apportare ai soci dei fondi in conto futuro aumento del Capitale Sociale o meglio ancora come finanziamenti infruttiferi?
Ci troviamo di fronte ad un credito d'imposta concesso ed al dubbio se utilizzarlo o meno per il motivo suesposto.
Avendo effettuato l'investimento rispettando tutte le altre condizioni previste dalla legge, si può ritenere superabile, in sede di controllo,questo problema?
Oppure comporta la decadenza dal beneficio?
La ringrazio anticipatamente.
Prov. Lecce
In sostanza, viene chiarito che l'apporto minimo del 25% deve essere esente da qualsiasi aiuto e ciò non accade, ad esempio, quando si tratti di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi di aiuto.
Pertanto, non devono necessariamente effettuarsi aumenti di capitale o conferimenti da parte dei soci a tal fine, ma deve ritenersi rispettato il predetto requisito anche nel caso in cui si faccia interamente ricorso all'indebitamento, purchè ciò avvenga ai valori correnti di mercato e non usufruendo, ad esempio, di crediti agevolati.
Distinti saluti.