Credito d'imposta nuovi investimenti - interventi pianificati e fatti sull'immobile nuovo già acquistato
n.
299 - 18/10/2004
Quesito
Una società che svolge attività di consulenza ha ottenuto un credito d'imposta per nuovi investimenti relativamente all'acquisto di un Fabbricato commerciale per un importo pari a 250.000 euro.
La società ha acquistato un immobile di importo pari a 130.000 euro e prevede di raggiungere il 60% dell'investimento adattando alle esigenze dell'azienda l'impianto elettrico e provvedendo alla copertura del terrazzo affidandosi a una società diversa da quella da cui ha acquistato l'immobile.
In sostanza il 60% dell'importo dell'investimento verrebbe raggiunto con:
- acquisto dell'immobile;
- completamento e adattamento dell'impianto elettrico copertura del terrazzo con creazione di un nuovo vano.
La domanda è se tale fattispecie di intervento rientra nella categoria fabbricati, trattandosi di interventi pianificati e fatti su un immobile nuovo già acquistato e non vanno invece inseriti in voci diverse da quella indicata nel modello RTS e dunque non sono riferibile all'investimento agevolabile.
Costituiscono oggetto dell'agevolazione i beni materiali, mobili ed immobili strumentali, destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'attività d'impresa.
Infatti, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 41 del 18/04/2001 (punto 6.2.1), deve ritenersi che l'agevolazione in parola riguardi non soltanto l'acquisto di beni a titolo derivativo o a seguito di contratti di locazione finanziaria ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario.
Sono ricompresi nell'agevolazione anche il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti e, quindi, anche la realizzazione di impianti generici, realizzati con nuovi progetti, che costituiscano un bene autonomo rispetto all'eventuale vecchio impianto e che, in ogni caso, non rappresentino meri interventi di manutenzione ordinaria.
Infatti, con la successiva circolare n. 38 del 09/05/2002 (punto 6.5), la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società utilizzatrice del credito d'imposta potrà fruire del beneficio limitatamente ai costi sostenuti dei lavori di ristrutturazione effettuati sull'immobile, che non rappresentino meri interventi di manutenzione ordinaria.
Inoltre, sempre con la suddetta circolare n. 38 (punto 5.7), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'agevolazione di cui al citato art. 8 è fruibile per tutti gli immobili strumentali, purchè destinati a strutture produttive situate nelle aree svantaggiate; essa, pertanto, è applicabile sia agli immobili strumentali per destinazione che a quelli strumentali per natura.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, è chiaro che gli interventi pianificati e fatti sull'immobile nuovo già acquistato, come da Lei indicati, rientrano nella categoria dei fabbricati, non potendo certo essere considerati interventi di semplice manutenzione ordinaria.