Credito imposta - Macchinario consegnato in visione e prova - parte II
n.
430 - 15/12/2004
Quesito
Gentilissimo Avvocato, ho ricevuto la Sua autorevole e sollecita risposta (parere: Credito imposta - Macchinario consegnato in visione e prova - parte I) e non so manifestarLe la mia gratitudine, premesso che non sono riuscita in questo breve spazio di tempo a trovare gli articoli che Lei mi ha indicato, mi permetto di disturbarLa di nuovo per sottoporle il punto dell'art. 75 (ora 109) del TUIR sul quale mi ero, a quanto pare erroneamente, intestardita, ossia ritenevo che le parole 'ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.....', facessero slittare il 'momento rilevante' alla data in cui secondo il contratto di leasing la consegna si considera avvenuta e cioè quando l'utilizzatore accettava incondizionatamente e irrevocabilmente i beni sottoscrivendo il verbale di collaudo. Le sarei veramente grata se mi potesse dare un parere in merito.
Oltre a ciò Le chiedo se Le pare corretto che l'ufficio delle Entrate, proceda a contestare il maggior utilizzo del credito (nel caso in questione è stato contestato solo parzialmente) partendo dai primi F24 utilizzati in compensazione con il cod. 6734 e non partendo dagli ultimi, procedura che mi sembrerebbe più corretta, dal momento che se il credito d'imposta utilizzato è stato superiore al credito spettante, sarà dal momento del supero in poi che si incorre in una infrazione, inoltre se appare corretto che venga applicata la sanzione e gli interessi anche sull'importo utilizzato in compensazione per il pagamento di contributi previdenziali, visto che nella stessa circolare n. 35/e dell'8 luglio 2003, si precisa che copia dell'avviso dovrà essere trasmesso, per i provvedimenti relativi agli aspetti sanzionatori, alla sede competente dell'INPS qualora la compensazione abbia avuto per oggetto contributi previdenziali.
RingraziandoLa per la Sua attenzione Le porgo distinti saluti