economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Il beneficio del credito d'imposta s'intende concesso decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

n. 65 - 27/02/2004


Quesito
Ho inviato un'istanza di attribuzione al creditito di imposta L.388/2000 art. 8, a fine dicembre 2003, aspettavo il diniego, o una risposta da parte del Centro Operativo di Pescara per poter inviare l'istanza di rinnovo nel 2004. non ho ricevuto nulla, forse ho sbagliato procedura? O i termini per il 2003 erano scaduti?!

Parere In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1-ter, della Legge n. 178 dell'08/08/2002, che ha convertito in Legge il D.L. n. 138 dell'08/07/2002, il beneficio del credito d'imposta s'intende concesso decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza al Centro Operativo di Pescara e senza comunicazione di diniego da parte dello stesso Centro.
Di conseguenza, nel caso da Lei prospettato, il credito d'imposta s'intende regolarmente concesso (c.d. silenzio-assenso) e Lei, quindi, può regolarmente utilizzarlo, logicamente rispettando i limiti previsti dalla legge.
In ogni caso, per una panoramica generale dell'argomento, La rinvio alla mia monografia sui crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.

 
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