economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Accertamento del bene strumentale

n. 217 - 31/08/2004


Quesito
Innanzitutto La saluto caramente, la Società che rappresento ha già avuto modo di beneficiare di suoi pareri, sempre puntuali e precisi, che sicuramente ci porteranno a risolvere a ns. favore contenziosi con l'Agenzia delle Entrate.
La interpello per un'ulteriore torto, a ns. avviso, al quale suddetta Agenzia vorrebbe sottometterci.
In breve, nel 2002 acquistiamo un nuovo mezzo aziendale immatricolato dalla motorizzazione civile come autocarro (N1) e come tale lo inseriamo nei modelli di richiesta per il rimborso del credito d'imposta a noi spettante all'epoca.
A marzo u.s. subiamo un accertamento da addetti dell'Agenzia i quali, senza offrire la disponibilità ad un contraddittorio, ci contestano quota parte della compensazione da noi effettuata, adducendo il motivo che il mezzo in questione (Fiat Doblò Cargo 1.9 JTD) non è un autocarro, quindi contraddicendo di fatto quanto dichiarato dalla motorizzazione civile, in quanto le sbarre di separazione tra la zona adibita al trasporto di persone e di cose sono posizionate in maniera tale che vi è prevalenza della prima zona sulla seconda.
A seguito di questo verbale (incontestabile) ci è pervenuta la notifica del verbale e la richiesta di restituzione di quanto impropriamente (secondo l'Agenzia) compensato.
Un suo autorevole commento ci aiuterebbe a meglio definire la ns. linea di ricorso che stiamo allestendo, ma soprattutto aiuterebbe a porre chiarezza su problematiche di ordine quotidiano che crediamo affliggano altre realtà imprenditoriali di questo ns. sempre meno tutelato Meridione.

Parere La circolare n. 1 del 03/01/2001 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - ha chiarito che la fruizione del beneficio fiscale del credito d'imposta investimenti è subordinata all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del TUIR (oggi art. 64 nuovo TUIR).
Nel caso da Lei prospettato, il recupero fiscale è illegittimo, secondo me, perchè un ufficio tributario non può sostituirsi alla motorizzazione civile, unico ufficio competente all'accertamento del bene strumentale.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF
Login Area

Newsletter

Iscriviti gratis riceverai così le notizie di ItaliaDonna via e-mail:
News Ricette



Chiudi