10 Ottobre 2009
amministratore
7.1.5. L’ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO
Per tutti i veicoli acquistati con le agevolazioni fiscali per disabili su indicate, spetta l’esenzione dal pagamento del bollo.
L’UFFICIO COMPETENTE
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione
dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l’Ufficio tributi
dell’ente Regione.
Nelle province di Trento e Bolzano la competenza è dell’ente Provincia.
Tuttavia, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile
può rivolgersi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente
competente .
L’esenzione spetta al pari delle agevolazioni per un solo veicolo, intestato
ad esso o al familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
COSA DEVE FARE IL DISABILE?
Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare
o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio competente la documentazione
che attesti il diritto alle agevolazioni.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del
termine per il pagamento del bollo (un eventuale ritardo nella presentazione
dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza del beneficio.
Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’accoglimento
della richiesta di esenzione, sia dell’eventuale rifiuto dell’istanza di esenzione.
L’esenzione una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche
per gli anni successivi, senza ulteriori istanze da parte del disabile.
Nel caso in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio
(ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è tenuto a
comunicarlo agli uffici competenti.
7.1.6. L’ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA’
Con esclusione dei non vedenti e sordomuti, per i veicoli agevolabili
intestati al disabile o al familiare di cui egli sia fiscalmente a carico,
spetta l’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra sia
in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione
di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
Agevolazioni fiscali per disabili nel settore auto
Agevolazioni fiscali per disabili...Continua
7.1.5. L’ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO
Per tutti i veicoli acquistati con le agevolazioni fiscali per disabili su indicate, spetta l’esenzione dal pagamento del bollo.
L’UFFICIO COMPETENTE
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione
dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l’Ufficio tributi
dell’ente Regione.
Nelle province di Trento e Bolzano la competenza è dell’ente Provincia.
Tuttavia, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile
può rivolgersi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente
competente .
L’esenzione spetta al pari delle agevolazioni per un solo veicolo, intestato
ad esso o al familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
COSA DEVE FARE IL DISABILE?
Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare
o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio competente la documentazione
che attesti il diritto alle agevolazioni.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del
termine per il pagamento del bollo (un eventuale ritardo nella presentazione
dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza del beneficio.
Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’accoglimento
della richiesta di esenzione, sia dell’eventuale rifiuto dell’istanza di esenzione.
L’esenzione una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche
per gli anni successivi, senza ulteriori istanze da parte del disabile.
Nel caso in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio
(ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è tenuto a
comunicarlo agli uffici competenti.
7.1.6. L’ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA’
Con esclusione dei non vedenti e sordomuti, per i veicoli agevolabili
intestati al disabile o al familiare di cui egli sia fiscalmente a carico,
spetta l’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra sia
in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione
di un “passaggio” riguardante un’auto usata.