10 Ottobre 2009
amministratore
7.4. AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DEI MEZZI DI AUSILIO
7.4.1. DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER L’INTERO AMMONTARE DELLE SPESE SOSTENUTE
Sono ammesse alla detrazione Irpef del 19% per l’intero ammontare
(senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:
- trasporto in ambulanza del portatore di handicap;
- acquisto poltrone per inabili e minorati non deambulanti, apparecchi
per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione della colonna
vertebrale;
- acquisto di arti artificiali;
- costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche
esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente
di questa detrazione e di quella del 36% di cui all’art. 1 della
legge 449/97). Nel caso di richiesta della detrazione del 36%, la detrazione
del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la
quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per
ristrutturazioni;
- trasformazione dell’ascensore per adattarlo alla carrozzella;
- sussidi tecnici e informatici (vedi paragrafi successivi);
- i mezzi necessari: all’accompagnamento, alla deambulazione, al
sollevamento,dei disabili accertati ai sensi dell’art. 3 legge 104/92;
- per i servizi di interpretariato sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai
sensi della legge 26/05/1970 n. 381). Per poter fruire della detrazione
è necessario essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai
fornitori dei servizi di interpretariato, che devono essere conservate
ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.
7.4.2. L’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA
Anche ai fini Iva si applica l’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto
di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (vedi
elenco paragrafo precedente)
7.5. SPESE SANITARIE PER PARTICOLARI PATOLOGIE SOSTENUTE DAL FAMILIARE
Il familiare che, nell’interesse del portatore di handicap anche se
non fiscalmente a carico, sostenga delle spese sanitarie relative a
patologie esenti dal ticket, può considerare onere detraibile dall’Irpef
la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal disabile
stesso.
L’ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazioni del 19%(dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.
Le agevolazioni fiscali per i disabili
Agevolazioni fiscali disabili...Continua
7.4. AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DEI MEZZI DI AUSILIO
7.4.1. DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER L’INTERO AMMONTARE DELLE SPESE SOSTENUTE
Sono ammesse alla detrazione Irpef del 19% per l’intero ammontare
(senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:
- trasporto in ambulanza del portatore di handicap;
- acquisto poltrone per inabili e minorati non deambulanti, apparecchi
per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione della colonna
vertebrale;
- acquisto di arti artificiali;
- costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche
esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente
di questa detrazione e di quella del 36% di cui all’art. 1 della
legge 449/97). Nel caso di richiesta della detrazione del 36%, la detrazione
del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la
quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per
ristrutturazioni;
- trasformazione dell’ascensore per adattarlo alla carrozzella;
- sussidi tecnici e informatici (vedi paragrafi successivi);
- i mezzi necessari: all’accompagnamento, alla deambulazione, al
sollevamento,dei disabili accertati ai sensi dell’art. 3 legge 104/92;
- per i servizi di interpretariato sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai
sensi della legge 26/05/1970 n. 381). Per poter fruire della detrazione
è necessario essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai
fornitori dei servizi di interpretariato, che devono essere conservate
ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.
7.4.2. L’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA
Anche ai fini Iva si applica l’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto
di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (vedi
elenco paragrafo precedente)
7.5. SPESE SANITARIE PER PARTICOLARI PATOLOGIE SOSTENUTE DAL FAMILIARE
Il familiare che, nell’interesse del portatore di handicap anche se
non fiscalmente a carico, sostenga delle spese sanitarie relative a
patologie esenti dal ticket, può considerare onere detraibile dall’Irpef
la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal disabile
stesso.
L’ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazioni del 19%(dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.