2.3.12 La tonnage tax per gli yacht commerciali
La tonnage tax è stata introdotta con la
recente riforma del T.U.I.R. Essa è divenuta operante in data 4 luglio 2005 a seguito
della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del decreto attuativo necessario
per la sua applicazione.
In sede di prima applicazione la tonnage
tax può essere calcolata su tutti i ricavi
conseguiti entro la chiusura del periodo
d'imposta in corso pertanto, se il periodo
d'imposta coincide con l'anno solare, con
effetto retroattivo al 1° gennaio 2005.
Trattandosi di un sistema di determinazione
del reddito imponibile IRES opzionale
e di carattere forfettario, non sono
previste specifiche agevolazioni per gli
yacht commerciali.
La tonnage tax può essere applicata dalle
società per azioni e in accomàndita per
azioni, dalle società a responsabilità limitata,
e dalle società cooperative residenti
nel territorio dello Stato in relazione
al reddito derivante dall'utilizzo in traffico
internazionale delle navi iscritte nel Registro
Internazionale che abbiano un tonnellaggio
superiore alle 100 tonnellate di
stazza netta.
L'applicazione della tonnage tax in luogo
della normale determinazione del reddito
imponibile deve essere comunicata all'Agenzia
delle Entrate entro tre mesi dall'inizio
del periodo d'imposta a partire dal
quale si intende applicarla. In sede di prima
applicazione l'opzione può essere richiesta
entro la fine del periodo d'imposta
in corso alla data suddetta.
L'opzione suddetta è irrevocabile per dieci
esercizi sociali e può essere rinnovata. Essa
deve essere esercitata relativamente a
tutte le navi e a tutti gli yacht commerciali
gestiti dallo stesso gruppo di imprese alla
cui composizione concorrono la società
controllante e le società controllate.
Il reddito imponibile in via forfettaria deve
essere calcolato sulla base del reddito
giornaliero di ciascuna nave.
La determinazione di tale reddito va fatta
moltiplicando la stazza netta della nave
per una cifra fissa basata su varie fasce
di tonnellaggio netto. Poiché gli yacht
commerciali non possono superare 1000
tonnellate di stazza lorda, il reddito va
calcolato sulla prima fascia, moltiplicando
le tonnellate per 0,0090 euro.
Il risultato così ottenuto deve essere successivamente
moltiplicato per i coefficienti
previsti in relazione all'età del naviglio:
. da 0 a 5 anni: 0,90;
. da 6 a 10 anni: 0,95;
. da 11 a 25 anni: 1,05;
. oltre 25 anni: 1,10.
Nel conteggio non devono essere computati
i giorni di mancata utilizzazione a
causa di operazioni di manutenzione, riparazione
ordinaria o straordinaria, ammodernamento
e trasformazione della
nave. Sono altresì esclusi dal computo
dei giorni di operatività quelli nei quali la
nave è in disarmo temporaneo.
Il reddito determinato forfetariamente,
concorre, insieme al reddito determinato
in modo ordinario, derivante dall'esercizio
di attività diverse da quelle che fruiscono
del regime di tonnage tax, alla formazione
del reddito complessivo. E'
espressamente prevista la possibilità di
dedurre le perdite pregresse secondo il
regime ordinario.
Altra caratteristica significativa del regime
forfetario è costituita dall'obbligo di
formazione dei cadetti ufficiali, e questo allo scopo di consolidare maggiormente il
know-how nazionale.
Alcuni limiti all'esercizio dell'opzione ed
alla sua efficacia sono previsti nel caso di
yacht commerciali locati dal contribuente
a scafo nudo per un periodo superiore,
per ciascuna unità, al 50% dei giorni di
effettiva navigazione per ciascun esercizio
sociale.
Nel caso di cessione a titolo oneroso di
una o più navi relativamente alle quali è
efficace l'opzione, l'imponibile, come sopra
calcolato, comprende anche la plusvalenza
o minusvalenza realizzata. Tuttavia,
se la cessione ha per oggetto una nave
già in proprietà dell'utilizzatore in un
periodo d'imposta precedente all'introduzione
della tonnage tax, all'imponibile come
sopra calcolato, dovrà aggiungersi la
differenza tra il corrispettivo conseguito
ed il costo non ammortizzato dell'ultimo
esercizio antecedente a quello di prima
applicazione della tonnage tax.
Infine, per quanto attiene gli adempimenti
contabili, va ricordato che le spese e gli
altri componenti negativi riferiti ad attività
o beni da cui derivano ricavi ed altri
proventi non compresi nella determinazione
forfettaria dell'imponibile, essi devono
risultare dalle scritture contabili mediante
distinta annotazione.