economia
10 Ottobre 2009 amministratore

2.3.12 La tonnage tax per gli yacht commerciali

La tonnage tax è stata introdotta con la recente riforma del T.U.I.R. Essa è divenuta operante in data 4 luglio 2005 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo necessario per la sua applicazione. In sede di prima applicazione la tonnage tax può essere calcolata su tutti i ricavi conseguiti entro la chiusura del periodo d'imposta in corso pertanto, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2005. Trattandosi di un sistema di determinazione del reddito imponibile IRES opzionale e di carattere forfettario, non sono previste specifiche agevolazioni per gli yacht commerciali. La tonnage tax può essere applicata dalle società per azioni e in accomàndita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, e dalle società cooperative residenti nel territorio dello Stato in relazione al reddito derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi iscritte nel Registro Internazionale che abbiano un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta. L'applicazione della tonnage tax in luogo della normale determinazione del reddito imponibile deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale si intende applicarla. In sede di prima applicazione l'opzione può essere richiesta entro la fine del periodo d'imposta in corso alla data suddetta. L'opzione suddetta è irrevocabile per dieci esercizi sociali e può essere rinnovata. Essa deve essere esercitata relativamente a tutte le navi e a tutti gli yacht commerciali gestiti dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le società controllate. Il reddito imponibile in via forfettaria deve essere calcolato sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave. La determinazione di tale reddito va fatta moltiplicando la stazza netta della nave per una cifra fissa basata su varie fasce di tonnellaggio netto. Poiché gli yacht commerciali non possono superare 1000 tonnellate di stazza lorda, il reddito va calcolato sulla prima fascia, moltiplicando le tonnellate per 0,0090 euro. Il risultato così ottenuto deve essere successivamente moltiplicato per i coefficienti previsti in relazione all'età del naviglio: . da 0 a 5 anni: 0,90; . da 6 a 10 anni: 0,95; . da 11 a 25 anni: 1,05; . oltre 25 anni: 1,10. Nel conteggio non devono essere computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave. Sono altresì esclusi dal computo dei giorni di operatività quelli nei quali la nave è in disarmo temporaneo. Il reddito determinato forfetariamente, concorre, insieme al reddito determinato in modo ordinario, derivante dall'esercizio di attività diverse da quelle che fruiscono del regime di tonnage tax, alla formazione del reddito complessivo. E' espressamente prevista la possibilità di dedurre le perdite pregresse secondo il regime ordinario. Altra caratteristica significativa del regime forfetario è costituita dall'obbligo di formazione dei cadetti ufficiali, e questo allo scopo di consolidare maggiormente il know-how nazionale. Alcuni limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia sono previsti nel caso di yacht commerciali locati dal contribuente a scafo nudo per un periodo superiore, per ciascuna unità, al 50% dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi relativamente alle quali è efficace l'opzione, l'imponibile, come sopra calcolato, comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata. Tuttavia, se la cessione ha per oggetto una nave già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente all'introduzione della tonnage tax, all'imponibile come sopra calcolato, dovrà aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione della tonnage tax. Infine, per quanto attiene gli adempimenti contabili, va ricordato che le spese e gli altri componenti negativi riferiti ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi non compresi nella determinazione forfettaria dell'imponibile, essi devono risultare dalle scritture contabili mediante distinta annotazione.

 
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