10 Ottobre 2009
amministratore
. le navi che appartengono a persone fisiche o giuridiche o enti italiani o di altri paesi dell'Unione Europea;
. le navi provenienti da un registro straniero non comunitario appartenenti a persone fisiche o giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale;
. le navi che appartengono a soggetti non comunitari in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi della UE.
Per l'iscrizione nel Registro Internazionale devono essere presentati i seguenti documenti:
. titolo di proprietà;
. certificato di stazza;
. certificato di cancellazione in caso di provenienza da registro estero;
. il passavanti provvisorio.
La cancellazione dal precedente Registro deve essere ottenuta anche in caso di trasferimento da altro registro italiano (e cioè dal Registro delle navi da diporto al Registro Internazionale). Chi vuole iscrivere la nave da diporto nel Registro Internazionale deve ottenere l'approvazione del nome e l'assegnazione del nominativo internazionale, ove non ne sia già munita. Il procedimento per l'iscrizione al Registro Internazionale consta di due fasi:
. un procedimento per l'autorizzazione ministeriale;
. un procedimento di iscrizione presso una Direzione marittima che detiene il Registro.
L'autorizzazione ministeriale viene rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del contratto di arruolamento dei comandanti e dell'equipaggio di navi commerciali. Con la possibilità prevista dalla nuova legge sulla nautica, di iscrivere gli yacht commerciali nel Registro Internazionale, sono state apportate molte deroghe alla disciplina stabilita per le altre navi commerciali. Tali deroghe riguardano in particolare:
. la possibilità di eseguire servizi di cabotaggio senza limitazioni (il che implica che la navigazione potrebbe in teoria avvenire soltanto nelle acque territoriali italiane);
. le diverse norme tecniche relative alla sicurezza nonché al personale imbarcato;
. la non necessità di una stabile organizzazione nell'ipotesi di soggetti esteri proprietari della nave;
. l'impossibilità di tener conto dei contratti sottoscritti tra sindacati data l'attuale carenza di contratti collettivi e persino di organizzazioni sindacali che rappresentino i dipendenti e gli armatori degli yacht commerciali.
L'esistenza di tutte queste diversità parrebbe richiedere una diversa regolamentazione per l'iscrizione nel Registro Internazionale degli yacht commerciali. Tali problemi, con specifico riferimento alle procedure di immatricolazione degli yacht commerciali, nel Registro Internazionale, dovranno essere esaminati e risolti dalla competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2.3.2 Procedura per l'iscrizione al Registro Internazionale
Il Registro Internazionale è attualmente diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
. le navi che appartengono a persone fisiche o giuridiche o enti italiani o di altri paesi dell'Unione Europea;
. le navi provenienti da un registro straniero non comunitario appartenenti a persone fisiche o giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale;
. le navi che appartengono a soggetti non comunitari in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi della UE.
Per l'iscrizione nel Registro Internazionale devono essere presentati i seguenti documenti:
. titolo di proprietà;
. certificato di stazza;
. certificato di cancellazione in caso di provenienza da registro estero;
. il passavanti provvisorio.
La cancellazione dal precedente Registro deve essere ottenuta anche in caso di trasferimento da altro registro italiano (e cioè dal Registro delle navi da diporto al Registro Internazionale). Chi vuole iscrivere la nave da diporto nel Registro Internazionale deve ottenere l'approvazione del nome e l'assegnazione del nominativo internazionale, ove non ne sia già munita. Il procedimento per l'iscrizione al Registro Internazionale consta di due fasi:
. un procedimento per l'autorizzazione ministeriale;
. un procedimento di iscrizione presso una Direzione marittima che detiene il Registro.
L'autorizzazione ministeriale viene rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del contratto di arruolamento dei comandanti e dell'equipaggio di navi commerciali. Con la possibilità prevista dalla nuova legge sulla nautica, di iscrivere gli yacht commerciali nel Registro Internazionale, sono state apportate molte deroghe alla disciplina stabilita per le altre navi commerciali. Tali deroghe riguardano in particolare:
. la possibilità di eseguire servizi di cabotaggio senza limitazioni (il che implica che la navigazione potrebbe in teoria avvenire soltanto nelle acque territoriali italiane);
. le diverse norme tecniche relative alla sicurezza nonché al personale imbarcato;
. la non necessità di una stabile organizzazione nell'ipotesi di soggetti esteri proprietari della nave;
. l'impossibilità di tener conto dei contratti sottoscritti tra sindacati data l'attuale carenza di contratti collettivi e persino di organizzazioni sindacali che rappresentino i dipendenti e gli armatori degli yacht commerciali.
L'esistenza di tutte queste diversità parrebbe richiedere una diversa regolamentazione per l'iscrizione nel Registro Internazionale degli yacht commerciali. Tali problemi, con specifico riferimento alle procedure di immatricolazione degli yacht commerciali, nel Registro Internazionale, dovranno essere esaminati e risolti dalla competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.