economia
10 Ottobre 2009 amministratore

1.3.3 Unità da diporto nuove e usate ai fini dell'IVA intracomunitaria

Se una compravendita di beni interviene tra soggetti d'imposta (operatori commerciali) appartenenti a due diversi Stati membri dell'Unione Europea si applica il cosiddetto regime dell'IVA intracomunitaria, in vigore dal 1° gennaio 1993. In base a tale regime la compravendita tra soggetti di imposta con spostamento fisico dei beni da uno Stato all'altro, non dando luogo a procedure doganali di importazione o di esportazione, sono assoggettate all'imposta nello Stato membro di destinazione, da intendersi come quello dell'acquirente. Se la compravendita avviene tra un cedente soggetto di imposta ed un acquirente privato, l'IVA è assolta nello Stato membro di origine, da intendersi come quello del venditore. Se la compravendita avviene tra privati, l'IVA non deve essere assolta per mancanza del presupposto soggettivo. Per ciò che concerne i mezzi di trasporto, e quindi anche le unità da diporto, la applicazione del citato regime intracomunitario è regolata in parte in maniera specifica. Dispone infatti la normativa dell'IVA intracomunitaria che costituiscono "acquisti intracomunitari" gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti da altro Stato membro anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni. Per quanto concerne il settore nautico sono considerati mezzi di trasporto ai fini di cui sopra le unità da diporto di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse le unità destinate all'esercizio di attività commerciali. Le unità da diporto suddette non si considerano più nuove allorché, sia verificata la seguente duplice condizione:
. che abbiano navigato per oltre cento ore;
. che la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
In altri termini un uso limitato (fino a 100 ore di navigazione o fino a tre mesi dalla data di immatricolazione) non fa sì che l'unità da diporto debba considerarsi usata. Pertanto il soggetto privato residente in Italia, che intenda acquistare un mezzo destinato alla navigazione da diporto nuovo (nel senso suddetto) presso un soggetto, operatore economico o privato, residente in uno dei Paesi membri della UE, con trasferimento fisico dello stesso sul territorio nazionale, realizza un acquisto intracomunitario, con obbligo di assolvimento dell'IVA italiana con l'aliquota normale del 20%. Egli dovrà quindi procedere al versamento dell'imposta mediante il modello di pagamento F 24, utilizzando il codice tributo 6099. Si ricorda che la prova dell'assolvimento dell'IVA è necessaria per poter procedere all'immatricolazione del mezzo, all'iscrizione nei pubblici registri o per ottenere l'emanazione di provvedimenti equivalenti da parte degli uffici competenti. A tali fini occorre infatti consegnare copia del versamento, unitamente a copia della fattura di acquisto (o del documento equipollente) sul quale l'Ufficio delle Entrate dovrà aver apposto il visto di conformità all'originale. Come si è detto, la normativa in materia di cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto si applica unicamente, per ciò che concerne la nautica, alle unità da diporto nuove di lunghezza superiore a 7,5 metri. Ne consegue che per le unità da diporto usate (con navigazione per oltre cento ore e dopo tre mesi dalla data di immatricolazione) o di lunghezza inferiore a 7,5 metri valgono le generali norme intracomunitarie sopra esposte. Pertanto, il natante nuovo di lunghezza inferiore ai 7,5 metri e tutte le unità da diporto usate:
. se cedute da un operatore economico UE ad un privato, sono soggette all'imposta nel Paese del cedente mentre all'acquirente non incombono gli obblighi suddetti;
. se cedute da un operatore ad altro operatore economico, rientrano nel regime intracomunitario ordinario (assolvimento dell'imposta da parte dell'acquirente) salvo che il cedente adotti il "regime del margine" di seguito descritto;
. se cedute da un privato non sono assoggettate ad IVA per mancanza del presupposto soggettivo.
La cessione di imbarcazioni e unità da diporto, esclusi i natanti, se effettuata con scrittura privata, va registrata in termine fisso ed assoggettata a imposta di registro. Nel caso in cui l'unità da diporto sia da considerare usata secondo le specifiche sopra indicate può verificarsi che il cedente nazionale o comunitario applichi il cosiddetto "regime del margine". Per effetto di tale regime la cessione o l'acquisto non sono più da considerare intracomunitari, poiché l'imposta è dovuta sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto al lordo dell'IVA secondo la normativa italiana. Pertanto all'acquirente non incombono più gli obblighi previsti per gli acquisti intracomunitari, quanto invece, se soggetto d'imposta, quelli previsti dal citato regime del margine. E' opportuno infine ricordare che ai soggetti privati che cedano a soggetti residenti in altri Stati membri della UE mezzi di trasporto da considerare nuovi secondo le specifiche sopra ricordate, compete, al momento della cessione, il rimborso dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Detto rimborso non può comunque eccedere l'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta ad IVA nel territorio dello Stato. Il rimborso deve essere richiesto all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del cedente entro il sessantesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione mediante presentazione dell'apposito modello. Nel caso di acquisti intracomunitari di unità da diporto o di altri beni effettuati da operatori che agiscono nell'esercizio d'impresa si deve applicare la procedura di seguito descritta. L'acquirente, una volta ricevuta la fattura del venditore, deve procedere a numerarla ed a integrarla con il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile, se espressi in altra valuta, nonché dell'ammontare dell'IVA italiana. Spesso si preferisce emettere un'autofatturazione con tutti gli elementi della fattura estera come sopra integrata. La fattura estera integrata ovvero l'autofattura devono essere annotate tanto nel registro degli acquisti quanto in quello delle fatture emesse. Se il cedente estero è un privato e la cessione riguarda un'unità da diporto usata o un natante di lunghezza inferiore a 7,5 metri, l'operazione non è soggetta ad IVA e quindi non è necessario procedere ad alcuna annotazione. Infine se l'acquirente italiano è un soggetto IVA e la cessione ha per oggetto unità da diporto oggettivamente non imponibili, la procedura suddetta non comporta l'applicazione dell'IVA, ma semplicemente l'indicazione del titolo d'inapplicabilità e della relativa norma. E' il caso, ad esempio, delle cessioni intracomunitarie di unità da diporto adibite a noleggio ovvero di yacht commerciali. La tabella che segue mostra un quadro riassuntivo del regime IVA applicabile alla compravendita di unità da diporto tra un acquirente italiano ed un venditore comunitario o extracomunitario.


 
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