economia
10 Ottobre 2009 amministratore

3.5.2 Conseguenze fiscali del contratto di concessione

Per quanto riguarda il trattamento tributario del rapporto di concessione per gli approdi nei porti polifunzionali intercorrente tra le Autorità Portuali e gli utenti diportisti, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata nel senso dell'assoggettamento ad IVA dei canoni relativi. Stabilito infatti che l'attività in argomento concretizza lo svolgimento di un'attività commerciale, ne deriva che le Autorità Portuali assumono una soggettività passiva ai fini del tributo. Ne consegue che l'utente diportista, a fronte della concessione di approdo nei porti polifunzionali, deve corrispondere un canone assoggettato ad IVA con l'aliquota normale del 20%, come da regolare fattura emessa dalle Autorità Portuali. Per quanto riguarda le imposte dirette i canoni suddetti costituiscono ricavi e quindi componenti positivi di reddito per le Autorità Portuali. Infine, in relazione ai casi, assai rari nella pratica, di un rapporto di sub-concessione o di subentro nella concessione tra il concessionario-gestore ed i terzi, torna applicabile, in linea di principio, lo stesso trattamento fiscale previsto nel rapporto di concessione tra l'ente concedente, cioè il Demanio marittimo e il concessionario-gestore. Da un punto di vista fiscale nelle fattispecie suddette si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per l'atto di concessione tra Demanio marittimo e concessionario. Venendo a mancare il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'IVA torna invece applicabile l'imposta di registro che prevede per le concessioni demaniali e per le relative cessioni un imposta proporzionale con l'aliquota del 2% sul valore del corrispettivo pattuito. Qualora viceversa si tratti di un ente pubblico che, in qualità di gestore del porto, agisce nell'esercizio d'impresa, cioè in un ambito imprenditoriale, le concessioni o sub-concessioni di cui trattasi sono soggette regolarmente ad IVA e costituiscono componenti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte dirette.

 
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