10 Ottobre 2009
amministratore
qualora le strutture di cui viene ceduto il diritto di proprietà superficiaria, costituiscano opere di urbanizzazione primaria o secondaria;
qualora siano parte di una “ristrutturazione urbanistica”, cioè di intervento di recupero di carattere urbanistico dell’intera zona portuale.
Per quanto riguarda l’ipotesi di ristrutturazione urbanistica l’Agenzia delle Entrate della Liguria ha precisato che in linea di principio la cessione della proprietà superficiaria sia di opere a mare (posti barca costituiti da un tratto di molo o banchina per l’attracco di imbarcazioni nello specchio d’acqua antistante), che di opere a terra (appartamenti, negozi, capannoni etc.) facenti parte di una ristrutturazione di carattere urbanistico volta alla creazione di un porto turistico, possono fruire dell’aliquota ridotta sopra indicata. E’ stato tuttavia chiarito che il riconoscimento che l’insieme delle opere in questione costituisca in concreto una “ristrutturazione urbanistica” deve essere espresso dall’ente competente in materia urbanistica, cioè dagli organi tecnici del comune nel quale è situato il porto. In merito a tale problema va anche ricordato che il riconoscimento dell’esistenza di una “ristrutturazione urbanistica” potrebbe essere dato dalla Conferenza di Servizi per l’esame dei progetti per porti turistici. Essendo prevista una specifica competenza della Conferenza su tutti i profili urbanistici appare possibile che essa si pronunci anche in merito all’esistenza di una ristrutturazione urbanistica della zona portuale comprendente opere a terra ed opere a mare. Qualora l’IVA non sia applicabile in quanto la cessione del diritto di proprietà superficiaria venga effettuata da un privato, torna applicabile l’imposta di registro con l’aliquota del 2%. Qualora, pur essendo applicabile l’IVA, si voglia comunque far registrare l’atto di trasferimento, si applica l’imposta di registro a tassa fissa, attualmente nella misura di € 168,00.
3.3.3 Imposte indirette sulla cessione della proprietà superficiaria
In linea di principio la cessione della proprietà superficiaria di una struttura costruita su area del Demanio marittimo da parte del soggetto concessionario costituisce un’operazione imponibile soggetta ad IVA. Ciò sia che si tratti di opere a mare (moli e banchine per posti barca), sia che si tratti di opere a terra (fabbricati ad uso abitativo o commerciale). L’aliquota agevolata del 10% potrebbe tornare applicabile in due ipotesi:
qualora le strutture di cui viene ceduto il diritto di proprietà superficiaria, costituiscano opere di urbanizzazione primaria o secondaria;
qualora siano parte di una “ristrutturazione urbanistica”, cioè di intervento di recupero di carattere urbanistico dell’intera zona portuale.
Per quanto riguarda l’ipotesi di ristrutturazione urbanistica l’Agenzia delle Entrate della Liguria ha precisato che in linea di principio la cessione della proprietà superficiaria sia di opere a mare (posti barca costituiti da un tratto di molo o banchina per l’attracco di imbarcazioni nello specchio d’acqua antistante), che di opere a terra (appartamenti, negozi, capannoni etc.) facenti parte di una ristrutturazione di carattere urbanistico volta alla creazione di un porto turistico, possono fruire dell’aliquota ridotta sopra indicata. E’ stato tuttavia chiarito che il riconoscimento che l’insieme delle opere in questione costituisca in concreto una “ristrutturazione urbanistica” deve essere espresso dall’ente competente in materia urbanistica, cioè dagli organi tecnici del comune nel quale è situato il porto. In merito a tale problema va anche ricordato che il riconoscimento dell’esistenza di una “ristrutturazione urbanistica” potrebbe essere dato dalla Conferenza di Servizi per l’esame dei progetti per porti turistici. Essendo prevista una specifica competenza della Conferenza su tutti i profili urbanistici appare possibile che essa si pronunci anche in merito all’esistenza di una ristrutturazione urbanistica della zona portuale comprendente opere a terra ed opere a mare. Qualora l’IVA non sia applicabile in quanto la cessione del diritto di proprietà superficiaria venga effettuata da un privato, torna applicabile l’imposta di registro con l’aliquota del 2%. Qualora, pur essendo applicabile l’IVA, si voglia comunque far registrare l’atto di trasferimento, si applica l’imposta di registro a tassa fissa, attualmente nella misura di € 168,00.