2.3.6 Esenzione da accisa su prodotti petroliferi
Come già detto precedentemente,
l'Agenzia delle Dogane ha chiarito con propria
nota che i carburanti impiegati dalle
unità da diporto (natanti, imbarcazioni, navi)
adibite ad attività di noleggio hanno titolo
all'esenzione da accisa. Tale esecuzione
vale anche per gli yacht commerciali.
Essi devono essere dotati del libretto di
controllo e devono assolvere tutti gli
adempimenti prescritti in modo da consentire
agli organi dell'Amministrazione finanziaria
di svolgere i controlli sul corretto impiego
dei prodotti petroliferi agevolati.
Le modalità da osservare per l'impiego
dei prodotti petroliferi in esenzione da accisa
sono le seguenti:
. presentazione del libretto di controllo
nel quale devono essere annotati gli
imbarchi ed i consumi dei prodotti petroliferi
agevolati;
. compilazione di apposito "memorandum"
debitamente numerato, datato e
firmato dall'esercente l'impianto di
erogazione e dal comandante o marittimo
dell'imbarcazione rifornita;
. indicazione sul memorandum delle seguenti
indicazioni:
- generalità dell'esercente l'impianto di
distribuzione;
- estremi dell'imbarcazione rifornita;
- quantitativo e caratteristiche del
prodotto rifornito;
- dichiarazione di avere effettuato le
prescritte annotazioni sul libretto di
controllo dell'imbarcazione rifornita.
Il proprietario o possessore dello yacht
commerciale deve provare che esso è
iscritto nel Registro Internazionale. Analoga
annotazione deve essere riportata
nella licenza di navigazione.
Analoga annotazione deve essere riportata
nella licenza di navigazione.
Come già indicato al paragrafo precedente,
la fornitura di prodotti petroliferi è anche
non imponibile agli effetti dell'IVA.