economia
10 Ottobre 2009 amministratore

3.1.2 La concessione per la costruzione e gestione di strutture portuali

Il rapporto di concessione amministrativa che si instaura tra il Demanio marittimo ed il concessionario, il più delle volte anche gestore delle strutture portuali per il diporto, può influenzare il sottostante rapporto tra gestore e diportista relativo all'utilizzo di uno specifico posto barca. Normalmente nell'ambito dei diritti che scaturiscono dal rapporto concessorio possono individuarsi due distinte posizioni in relazione al contenuto specifico del disciplinare di concessione:
. l'assegnazione di un diritto di tipo obbligatorio sui beni ricevuti in concessione (il contenuto del diritto derivante dalla concessione è in tal caso assimilabile a quello del contratto di locazione);
. la costituzione di un diritto reale di superficie sui beni costruiti a seguito della concessione (diritto temporaneo, in quanto al termine della concessione i beni divengono proprietà del Demanio Marittimo).
Rientrano, in genere, nel primo caso le concessioni che non richiedono la costruzione di immobili (ad esempio concessioni di arenili senza strutture) ovvero che riguardano strutture già esistenti. Rientrano, in genere, nel secondo caso le concessioni che prevedono la realizzazione, da parte del concessionario, di opere sull'area demaniale costituenti strutture portuali in senso stretto ovvero altri fabbricati per servizi complementari. Può pertanto affermarsi che la disciplina della concessione di aree del demanio marittimo per la costruzione o la ristrutturazione di un porto turistico comporta, generalmente, la costituzione di un diritto di superficie, salvo che non sia esplicitamente disposto diversamente nell'atto concessorio. Se a seguito della costruzione delle opere portuali, si è venuta a costituire una proprietà superficiaria, non vi è dubbio che questa possa essere oggetto di atti di disposizione nei confronti di terzi. Il diportista può pertanto acquistare a sua volta il diritto di superficie su parte delle opere portuali e potrà disporne anche attraverso contratti di leasing. È chiaro che il rapporto contrattuale tra concessionario e diportista non può trasferire diritti e facoltà non ricompresi nel rapporto concessorio originario. Così, ad esempio, la durata del contratto per l'utilizzo di un posto barca non può eccedere quello della durata della concessione, né può essere più ampio di quello garantito al concessionario.

 
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