10 Ottobre 2009
amministratore
. costruzione e robustezza;
. requisiti relativi alle linee di massimo carico;
. compartimentazione e stabilità;
. protezione contro gli incendi;
. mezzi di salvataggio;
. radiocomunicazioni e apparecchiature di navigazione;
. gestione della sicurezza del lavoro a bordo;
. prevenzione dell'inquinamento marino;
. gestione della sicurezza delle navi.
Il Regolamento di Sicurezza fornisce per ciascuna delle dette materie i ragguagli di natura tecnica dei quali è obbligatoria l'osservanza. Vengono inoltre precisati i tipi di controlli che consistono nelle seguenti visite:
. visita iniziale, prima dell'immissione nell'esercizio dell'attività di noleggio per finalità turistiche o, per le navi esistenti, prima dell'ottenimento dei certificati di sicurezza;
. visite di rinnovo, ogni anno;
. visite occasionali quando se ne verifichi la necessità.
Il Regolamento di Sicurezza specifica il contenuto e gli scopi di ciascuna delle visite suddette. I diritti per le visite di accertamento e stazzatura delle navi da diporto e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza sono fissati in 300 euro. Per le visite periodiche ed occasionali di navi da diporto sono dovuti dei diritti amministrativi. Infine il Regolamento di Sicurezza prevede l'obbligo di un certificato di sicurezza per gli yacht commerciali. Esso viene rilasciato per un periodo non superiore a 12 mesi, salvo una proroga per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato.
2.3.3 Le norme tecniche di sicurezza
Le norme tecniche di sicurezza sono contenute in un apposito decreto ministeriale (Regolamento di Sicurezza). Il campo di applicazione del Regolamento di Sicurezza è riferito esclusivamente agli yacht commerciali nuovi ed esistenti, battenti bandiera italiana, ed iscritti al Registro Internazionale. Le disposizioni previste nel Regolamento non si applicano alle navi da diporto anche se le stesse vengono utilizzate mediante contratti di noleggio. Ciò significa che gli yacht commerciali non sono considerati una sottospecie delle navi da diporto, ma costituiscono a tutti gli effetti delle navi commerciali soggette, per quanto non specificamente derogato, al Codice della Navigazione ed alle relative norme attuative, alla legge istitutiva del Registro Internazionale ed alle altre leggi speciali per le navi commerciali. I requisiti tecnici di sicurezza degli yacht commerciali riguardano le seguenti materie:
. costruzione e robustezza;
. requisiti relativi alle linee di massimo carico;
. compartimentazione e stabilità;
. protezione contro gli incendi;
. mezzi di salvataggio;
. radiocomunicazioni e apparecchiature di navigazione;
. gestione della sicurezza del lavoro a bordo;
. prevenzione dell'inquinamento marino;
. gestione della sicurezza delle navi.
Il Regolamento di Sicurezza fornisce per ciascuna delle dette materie i ragguagli di natura tecnica dei quali è obbligatoria l'osservanza. Vengono inoltre precisati i tipi di controlli che consistono nelle seguenti visite:
. visita iniziale, prima dell'immissione nell'esercizio dell'attività di noleggio per finalità turistiche o, per le navi esistenti, prima dell'ottenimento dei certificati di sicurezza;
. visite di rinnovo, ogni anno;
. visite occasionali quando se ne verifichi la necessità.
Il Regolamento di Sicurezza specifica il contenuto e gli scopi di ciascuna delle visite suddette. I diritti per le visite di accertamento e stazzatura delle navi da diporto e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza sono fissati in 300 euro. Per le visite periodiche ed occasionali di navi da diporto sono dovuti dei diritti amministrativi. Infine il Regolamento di Sicurezza prevede l'obbligo di un certificato di sicurezza per gli yacht commerciali. Esso viene rilasciato per un periodo non superiore a 12 mesi, salvo una proroga per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato.