economia
10 Ottobre 2009 amministratore

1.1.6 Abilitazione alla navigazione

Tutte le unità da diporto immesse sul mercato del'AEE in Italia a partire dal 17 giugno 1998 aventi una lunghezza compresa tra m. 2,50 e m. 24, devono riportare la "marcatura CE". Possono essere immesse in commercio e messe in servizio per uso conforme alla loro destinazione le unità da diporto ed i motori nautici che soddisfino ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, nonché protezione dell'ambiente e dei consumatori. Inoltre le unità ed i motori suddetti devono recare la marcatura CE di conformità apposta dall'organismo preposto a tale compito di uno Stato membro della UE. I limiti di abilitazione alla navigazione variano a seconda che le unità da diporto abbiano la marcatura CE o ne siano prive. Per le imbarcazioni da diporto senza marcatura CE, i limiti di navigazione tengono conto della distanza dalla costa e sono determinati come segue:
. senza alcun limite nelle acque interne;
. fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime. Per le imbarcazioni da diporto con marcatura CE, i limiti sono determinati in base alle seguenti categorie di progettazione:
. senza alcun limite per la categoria di progettazione A;
. con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B;
. con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C;
. per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,30 metri con onde occasionali fino a 0,5 metri, ad es. a causa di imbarcazioni di passaggio, per la categoria di progettazione D. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
. entro 6 miglia dalla costa;
. entro 12 miglia se omologati per la navigazione senza alcun limite;
. entro 1 miglio dalla costa per i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e tavole a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acqua scooter o moto d'acqua e mezzi similari.
I natanti con marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna. L'utilizzazione dei natanti ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata dalle competenti autorità marittime o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. Infine, per quanto riguarda gli yacht commerciali, essi possono essere abilitati ai seguenti tipi di navigazione:
. navigazione internazionale, intendendosi per tale una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare ed a qualsiasi distanza dalla costa;
. navigazione internazionale a corto raggio, intendendosi per tale una navigazione che si svolge entro 60 miglia da porti di rifugio appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, entro 90 miglia da un porto di rifugio su rotte sicure.

 
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