10 Ottobre 2009
amministratore
. se l'unità da diporto è ceduta da un soggetto d'imposta italiano ad altro soggetto italiano, si applicano tutte le norme dell'IVA italiana. In particolare deve essere emessa una fattura soggetta all'aliquota del 20% se l'unità da diporto rimane in Italia, oppure si deve emettere una fattura senza IVA (operazione non imponibile) se il bene è destinato ad essere inviato in altro Stato membro della Unione Europea o esportato fuori della Unione Europea;
. se l'unità da diporto è ceduta da un soggetto extracomunitario ad un soggetto italiano, essa potrà essere importata in Italia pagando sia l'IVA all'importazione che gli eventuali dazi doganali. In tal caso il documento IVA è costituito dalla bolletta doganale.
Se l'unità da diporto è ceduta da un soggetto comunitario ad un soggetto d'imposta italiano, quest'ultimo deve ottemperare a tutte le formalità previste per gli acquisti intracomunitari.
1.2.3 Presupposto territoriale ai fini IVA
Presupposto territoriale per l'applicazione dell'IVA è che la compravendita sia da considerare effettuata nel territorio dello Stato. La facoltà impositiva dello Stato agli effetti dell'IVA è limitata territorialmente dalla circostanza che un'unità da diporto sia da considerare nazionale, comunitaria oppure in temporanea importazione in Italia e si trovi nel territorio dello Stato all'atto del trasferimento della proprietà. Ove tale presupposto non sussista la cessione dell'unità da diporto non può considerarsi rientrare nel campo di applicazione dell'IVA italiana. Se il presupposto territoriale sussiste, e il venditore non è un privato, occorre distinguere le ipotesi di seguito indicate:
. se l'unità da diporto è ceduta da un soggetto d'imposta italiano ad altro soggetto italiano, si applicano tutte le norme dell'IVA italiana. In particolare deve essere emessa una fattura soggetta all'aliquota del 20% se l'unità da diporto rimane in Italia, oppure si deve emettere una fattura senza IVA (operazione non imponibile) se il bene è destinato ad essere inviato in altro Stato membro della Unione Europea o esportato fuori della Unione Europea;
. se l'unità da diporto è ceduta da un soggetto extracomunitario ad un soggetto italiano, essa potrà essere importata in Italia pagando sia l'IVA all'importazione che gli eventuali dazi doganali. In tal caso il documento IVA è costituito dalla bolletta doganale.
Se l'unità da diporto è ceduta da un soggetto comunitario ad un soggetto d'imposta italiano, quest'ultimo deve ottemperare a tutte le formalità previste per gli acquisti intracomunitari.