2.3.5 Non imponibiltà IVA delle operazioni relative agli yacht commerciali
Come si è già detto, ai fini dell'IVA sono
considerate assimilabili alle esportazioni,
e quindi non imponibili, le seguenti operazioni
relative a navi destinate all'esercizio
di attività commerciali.
. la cessione;
. la locazione e il noleggio;
. la cessione di apparati motori e componenti
nonché di parti di ricambio;
. la cessione di beni destinati a dotazione
di bordo;
. le forniture destinate al rifornimento,
comprese le somministrazioni di alimenti
e di bevande a bordo;
. gli altri servizi relativi alle navi suddette,
compreso l'uso di bacini di carenaggio
nonché quelli relativi alla costruzione,
manutenzione, riparazione, modificazione,
trasformazione, assiemaggio,
allestimento e arredamento;
. la demolizione.
La non imponibilità a IVA delle operazioni
attinenti le unità da diporto adibite a noleggio
era già stata ammessa in via interpretativa
dall'Agenzia delle Entrate, sia
pure con riferimento specifico alla fornitura
di carburante.
Poiché gli yacht commerciali sono per definizione
navi adibite ad una attività commerciale
e non ad una attività da diporto,
il regime di non imponibilità sopra indicato
si applica ad essi in forza di legge e
non più soltanto in forza di una pronuncia
amministrativa.
La non imponibilità IVA dovrebbe potersi
applicare anche prima che la procedura
per l'immatricolazione degli yacht commerciali
nel Registro Internazionale sia
completata. Dovrebbe al riguardo essere
sufficiente una dichiarazione in tal senso
da inviare al fornitore.
Ciò è particolarmente importante nel caso
di acquisto interno o intracomunitario ovvero
di importazione di uno yacht commerciale
in quanto in tale momento difficilmente
potrà già essere avvenuta l'immatricolazione
nel Registro Internazionale. Lo
stesso concetto deve valere anche negli altri
casi di non imponibilità sopra indicati.
La detta non imponibilità trova applicazione
anche ai canoni di leasing ed al corrispettivo
per il riscatto al termine del
contratto di leasing.