10 Ottobre 2009
amministratore
1.2.6 Intestazione di unità da diporto a società di comodo
Nell'ordinamento fiscale italiano esistono alcune norme antielusive per l'ipotesi di intestazione di unità da diporto a società di comodo. Ai fini IVA, il semplice possesso e la gestione di unità da diporto da parte di una società non è considerata attività commerciale qualora la partecipazione ad essa consenta ai soci il godimento personale o familiare dell'unità da diporto gratuitamente o per un corrispettivo inferiore al valore normale. Ciò significa che in questo caso, mancando il presupposto soggettivo, l'IVA pagata ai fornitori per l'acquisto dell'unità da diporto non è comunque deducibile. Lo stesso trattamento vale qualora il godimento dell'unità da diporto sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti alle suddette condizioni, attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni. Con tali disposizioni si è voluto evitare che l'intestazione dell'unità da diporto ad una società o ad enti di comodo, renda deducibile l'imposta pagata ai fornitori, e non rappresenti invece un costo come deve avvenire nell'ipotesi di acquisto da parte di un consumatore finale. Anche ai fini delle imposte dirette esistono norme che tendono ad evitare l'elusione fiscale ottenuta mediante l'intestazione di unità da diporto a società o enti di comodo. Si intendono per tali le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico è inferiore al 4% del valore delle immobilizzazioni costituito da beni immobili e da navi destinate all'esercizio di attività commerciali anche in locazione finanziaria. In tale caso si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore al 3% del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dalle navi destinate all'esercizio di attività commerciali anche in locazione finanziaria. A titolo d'esempio, una società avente per oggetto un'attività commerciale (ad esempio noleggio di unità da diporto) e che abbia acquistato o preso in locazione finanziaria delle unità da diporto aventi un valore 100 da utilizzare in tale attività, deve essere considerata società non operativa qualora in un certo esercizio consegua ricavi inferiori a 4. In questo caso si presume, salvo prova contraria, che il reddito per quel esercizio non possa essere inferiore a 3. La presunzione è di tipo semplice, vale a dire che è ammessa la possibilità di fornire la prova contraria sostenuta da riferimenti ad oggettive situazioni di carattere straordinario che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti. In ogni caso, non può procedersi ad un accertamento in base alla presunzione suddetta se non dopo aver richiesto al contribuente chiarimenti che devono essere inviati per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Si ricorda infine che il rispetto delle percentuali di reddito che escludono l'esistenza di una società di comodo non elimina l'eventuale problema della non inerenza dell'acquisto dell'unità da diporto rispetto all'attività svolta dalla società. In tale ultima ipotesi può verificarsi come conseguenza l'indeducibilità delle quote di ammortamento dell'unità da diporto secondo una costruzione parallela a quella prevista per l'indeducibilità dell'IVA.