10 Ottobre 2009
amministratore
. società, enti commerciali o imprenditori commerciali;
. privati o enti non commerciali Per quanto riguarda l'ambito soggettivo dal punto di vista del venditore:
. se il venditore agisce nell'esercizio di un'impresa (ad esempio è un cantiere nautico ovvero un commerciante di unità da diporto), ed è residente in Italia, egli è considerato, soggetto d'imposta ai fini IVA ed è pertanto obbligato all'applicazione di tutte le disposizioni dell'IVA italiana;
. se il venditore è un privato o un ente non commerciale ed è residente in Italia, l'IVA non si applica e, come si dirà tra breve, torna viceversa applicabile l'imposta di registro. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo dal punto di vista dell'acquirente:
. se l'acquirente agisce nell'esercizio della propria attività d'impresa (ad esempio svolge un'attività commerciale, un'attività di noleggio o locazione, ovvero è una società di leasing) ed è residente in Italia, egli, in quanto soggetto d'imposta, ha la possibilità di recuperare l'IVA corrisposta ai fornitori per l'acquisto delle unità da diporto mediante detrazione dall'imposta dovuta dai clienti, eventualmente mediante il rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito;
. se l'acquirente è un privato o un ente non commerciale, l'IVA sull'acquisto dell'unità da diporto, mancando la possibilità di detrazione, costituisce un costo per lo stesso.
Norme analoghe valgono per le compravendite intracomunitarie per le quali sussiste peraltro un importante eccezione relativa alle unità da diporto nuove.
1.2.2 Presupposto soggettivo ai fini IVA
Presupposto soggettivo per l'applicazione dell'IVA è che il venditore agisca nell'esercizio d'impresa e cioè che svolga come professione abituale, ancorché non esclusiva, un'attività di carattere commerciale. In mancanza del presupposto soggettivo da parte del venditore, l'IVA non è applicabile. Pertanto la disciplina fiscale agli effetti dell'IVA della compravendita di unità da diporto può variare in funzione delle condizioni di carattere soggettivo a seconda che i venditori o gli acquirenti siano:
. società, enti commerciali o imprenditori commerciali;
. privati o enti non commerciali Per quanto riguarda l'ambito soggettivo dal punto di vista del venditore:
. se il venditore agisce nell'esercizio di un'impresa (ad esempio è un cantiere nautico ovvero un commerciante di unità da diporto), ed è residente in Italia, egli è considerato, soggetto d'imposta ai fini IVA ed è pertanto obbligato all'applicazione di tutte le disposizioni dell'IVA italiana;
. se il venditore è un privato o un ente non commerciale ed è residente in Italia, l'IVA non si applica e, come si dirà tra breve, torna viceversa applicabile l'imposta di registro. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo dal punto di vista dell'acquirente:
. se l'acquirente agisce nell'esercizio della propria attività d'impresa (ad esempio svolge un'attività commerciale, un'attività di noleggio o locazione, ovvero è una società di leasing) ed è residente in Italia, egli, in quanto soggetto d'imposta, ha la possibilità di recuperare l'IVA corrisposta ai fornitori per l'acquisto delle unità da diporto mediante detrazione dall'imposta dovuta dai clienti, eventualmente mediante il rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito;
. se l'acquirente è un privato o un ente non commerciale, l'IVA sull'acquisto dell'unità da diporto, mancando la possibilità di detrazione, costituisce un costo per lo stesso.
Norme analoghe valgono per le compravendite intracomunitarie per le quali sussiste peraltro un importante eccezione relativa alle unità da diporto nuove.