2.3.7 Riduzione della base imponibile IRPEF e IRES
Per quanto riguarda le imposte dirette, il
reddito derivante dall'utilizzazione di navi
iscritte nel Registro Internazionale concorre
in misura pari al 20 per cento a formare
il reddito complessivo assoggettabile
all'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) e all'imposta sul reddito
delle società (IRES).
Pertanto le imprese armatrici, individuali
o in forma societaria, che svolgono un'attività
di noleggio di navi per finalità turistiche
iscritte nel Registro Internazionale,
possono fruire di un abbattimento della
base imponibile dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) o delle società
(IRES) pari all'80 per cento del reddito
ad essa relativo. Nessuna imposta è
ovviamente dovuta in caso di perdite.
Per gli yacht commerciali iscritti nel Registro
Internazionale nel corso del 2005, la
suddetta agevolazione dovrebbe applicarsi
a partire dal periodo d'imposta in corso
al 1° gennaio 2005. Essa pertanto potrebbe
essere già applicabile per i mesi successivi
a tale data anche se antecedenti
l'immatricolazione, sempreché ovviamente
esistano in tale periodo le condizioni
per l'iscrivibilità dello yacht commerciale
nel Registro Internazionale.
Nel senso più sopra indicato si è pronunciato
in passato il Ministero delle Finanze
in relazione alla prima iscrizione di
navi commerciali nel Registro Internazionale.
Si attende peraltro una conferma
ufficiale di tale precisazione.