2.3.1 Caratteristiche necessarie per l'iscrizione di navi nel Registro Internazionale

30 luglio 2010
 
Home Fisco Nautica e fisco 2.3.1 Caratteristiche necessarie per l'iscrizione di navi nel Registro Internazionale

2.3.1 Caratteristiche necessarie per l'iscrizione di navi nel Registro Internazionale

Il cosidetto Registro Internazionale venne istituito per l'immatricolazione delle navi mercantili in senso stretto, quelle cioè impiegate in attività commerciali di trasporto marittimo di beni o persone. Prima delle modifiche apportate dalla nuova legge sulla nautica, nel Registro Internazionale potevano essere iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) soltanto le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali con un'espressa esclusione per le unità da diporto. La nuova legge sulla nautica ha consentito l'iscrizione nel Registro Internazionale alle navi che presentino le seguenti caratteristiche:
. che abbiano uno scafo di lunghezza superiore a 24 metri;
. che abbiano una stazza lorda non superiore alle mille tonnellate;
. che siano adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
In nessun caso il possesso o l'utilizzo ai fini commerciali di una nave da diporto, avente le caratteristiche suddette, obbliga l'armatore, italiano o straniero, ad iscriverla nel Registro Internazionale, e ciò anche se la nave viene utilizzata mediante contratti di noleggio con finalità turistiche. Come si è detto, denominiamo "yacht commerciali" le navi che, avendo le caratteristiche sopra indicate, siano state iscritte al Registro Internazionale, mentre le navi non iscritte in tale Registro, pure in presenza delle dette caratteristiche, vengono denominate semplicemente "navi da diporto". L'iscrizione delle navi nel Registro Internazionale comporta, come conseguenza, che le stesse:
. siano abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
. siano munite di certificato di classe da parte di uno degli organismi oggi riconosciuti in Italia (ABS, BV, RINA e GL);
. siano sottoposte alle specifiche norme tecniche e di conduzione previste dal Regolamento di sicurezza.
La possibilità di immatricolazione nel Registro Internazionale degli yacht commerciali comporta l'applicabilità di tutta una serie di agevolazioni di carattere fiscale e contributivo di rilevante importanza una volta riservate esclusivamente alla marina mercantile. L'iscrivibilità degli yacht commerciali al Registro Internazionale è stata subordinata alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regolamento di Sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione degli stessi. La pubblicazione del regolamento recante le norme tecniche di sicurezza è avvenuta in data 7 giugno 2005. Le norme sulla conduzione sono state inserite in un separato regolamento la cui pubblicazione è avvenuta in data 5 luglio 2005. A partire da tale ultima data è possibile l'iscrizione degli yacht commerciali nel Registro Internazionale e quindi l'applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge. Gli yacht commerciali sono armati di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, tutti di nazionalità italiana o di altro Stato membro della UE. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità. Agli yacht commerciali non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio, che rimane viceversa valida per le altre navi iscritte nel Registro Internazionale. Tale limitazione consiste nella impossibilità di effettuare più di sei viaggi mensili ovvero viaggi ciascuno con percorrenza superiore alle 100 miglia marine a determinate condizioni. In merito alla caratteristica per cui gli yacht commerciali sono "navi adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche" è opportuno formulare alcune osservazioni che peraltro andranno poi verificate sulla base delle interpretazioni ufficiali che verranno eventualmente fornite sull'argomento. L'avverbio "esclusivamente" è riferito soltanto all'impiego mediante noleggio per finalità turisitiche e non anche alla navigazione internazionale. Le navi in questione non devono pertanto necessariamente essere adibite in modo esclusivo alla navigazione internazionale. Neppure sembra necessario che le navi in questione siano utilizzate "prevalentemente" in navigazione internazionale, dal momento che questo avverbio non si trova nella legge. Sembra viceversa più corretto interpretare la caratteristica in esame nel senso che le navi adibite alla navigazione internazionale sono quelle che presentano i requisiti tecnici di sicurezza che le abilitino ai tipi di navigazione previsti dal Regolamento di Sicurezza, cioè tanto la navigazione internazionale normale, quanto la navigazione a corto raggio. Per navigazione internazionale normale si intende una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare ed a qualsiasi distanza dalla costa. Per navigazione internazionale a corto raggio si intende una navigazione che si svolge entro 60 miglia da porti di rifugio appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare o, se autorizzate dall'Amministrazione, entro 90 miglia da un porto di rifugio su rotte sicure. Qualora uno yacht commerciale venga utilizzato per dimostrazioni o prove ovvero sia spostato da un porto ad un altro porto da cui deve iniziare un nuovo contratto di noleggio, non si ritiene che venga meno il requisito della destinazione esclusiva al noleggio per finalità turistiche. L'utilizzazione di uno yacht commerciale di proprietà di una società o ente da parte di soci o associati non dovrebbe dar luogo a rilievi di sorta ove sia stato stipulato un regolare contratto di noleggio ed ove i canoni pagati siano quelli di mercato. Peraltro la circostanza che i canoni pagati non siano inferiori al valore normale comporta anche l'esclusione dell'esistenza di una società di comodo e delle conseguenze fiscali che ne derivano. Non sembra infine che una società estera che possieda uno yacht commerciale debba necessariamente disporre di una stabile organizzazione in Italia, circostanza che è espressamente esclusa per le navi da diporto anche se date a noleggio. In assenza di un preciso obbligo in tal senso l'esistenza di una stabile organizzazione deve essere verificata sulla base della normativa fiscale. In linea di massima una stabile organizzazione è determinata dall'esistenza sul territorio dello Stato di una succursale, di un ufficio, di un officina o di un laboratorio.

Risorse in Rete  
assicurazione imprenditoria Offerte di lavoro
telelavoro case e immobili prestiti
Joomla SEF URLs by Artio
 


 
home - chi siamo - mappa - contatti - pubblicitá
hai visitato:
PRIVACY @ 1997-2010 IWT Siti Web Roma. TUTTI I DIRITTI RISERVATI