2.3.1
Caratteristiche necessarie
per l'iscrizione di navi
nel Registro Internazionale
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2.3.1
Caratteristiche necessarie
per l'iscrizione di navi
nel Registro Internazionale
2.3.1
Caratteristiche necessarie
per l'iscrizione di navi
nel Registro Internazionale
Sabato 10 Ottobre 2009
Il cosidetto Registro Internazionale venne
istituito per l'immatricolazione delle navi
mercantili in senso stretto, quelle cioè
impiegate in attività commerciali di trasporto
marittimo di beni o persone.
Prima delle modifiche apportate dalla nuova
legge sulla nautica, nel Registro Internazionale potevano essere iscritte, a seguito di
specifica autorizzazione del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione (ora Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti) soltanto
le navi adibite esclusivamente a traffici
commerciali internazionali con un'espressa
esclusione per le unità da diporto.
La nuova legge sulla nautica ha consentito
l'iscrizione nel Registro Internazionale
alle navi che presentino le seguenti caratteristiche:
. che abbiano uno scafo di lunghezza superiore
a 24 metri;
. che abbiano una stazza lorda non superiore
alle mille tonnellate;
. che siano adibite in navigazione internazionale
esclusivamente al noleggio
per finalità turistiche.
In nessun caso il possesso o l'utilizzo ai fini
commerciali di una nave da diporto,
avente le caratteristiche suddette, obbliga
l'armatore, italiano o straniero, ad iscriverla
nel Registro Internazionale, e ciò anche
se la nave viene utilizzata mediante contratti
di noleggio con finalità turistiche.
Come si è detto, denominiamo "yacht
commerciali" le navi che, avendo le caratteristiche
sopra indicate, siano state
iscritte al Registro Internazionale, mentre
le navi non iscritte in tale Registro, pure
in presenza delle dette caratteristiche,
vengono denominate semplicemente "navi
da diporto".
L'iscrizione delle navi nel Registro Internazionale
comporta, come conseguenza,
che le stesse:
. siano abilitate al trasporto di passeggeri
per un numero non superiore a 12,
escluso l'equipaggio;
. siano munite di certificato di classe da
parte di uno degli organismi oggi riconosciuti
in Italia (ABS, BV, RINA e GL);
. siano sottoposte alle specifiche norme
tecniche e di conduzione previste dal
Regolamento di sicurezza.
La possibilità di immatricolazione nel Registro
Internazionale degli yacht commerciali
comporta l'applicabilità di tutta una
serie di agevolazioni di carattere fiscale e
contributivo di rilevante importanza una
volta riservate esclusivamente alla marina
mercantile.
L'iscrivibilità degli yacht commerciali al
Registro Internazionale è stata subordinata
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del Regolamento di Sicurezza recante
le norme tecniche e di conduzione
degli stessi.
La pubblicazione del regolamento recante
le norme tecniche di sicurezza è avvenuta
in data 7 giugno 2005. Le norme sulla
conduzione sono state inserite in un separato
regolamento la cui pubblicazione è
avvenuta in data 5 luglio 2005.
A partire da tale ultima data è possibile
l'iscrizione degli yacht commerciali nel
Registro Internazionale e quindi l'applicazione
delle agevolazioni fiscali e contributive
previste dalla legge.
Gli yacht commerciali sono armati di norma
con equipaggio di due persone, più il
comandante, tutti di nazionalità italiana o
di altro Stato membro della UE. Qualora
lo ritenga necessario, il comandante può
aggiungere all'equipaggio componenti di
altra nazionalità.
Agli yacht commerciali non si applica la
limitazione concernente i servizi di cabotaggio,
che rimane viceversa valida per le
altre navi iscritte nel Registro Internazionale.
Tale limitazione consiste nella impossibilità
di effettuare più di sei viaggi
mensili ovvero viaggi ciascuno con percorrenza
superiore alle 100 miglia marine
a determinate condizioni.
In merito alla caratteristica per cui gli
yacht commerciali sono "navi adibite in
navigazione internazionale esclusivamente
al noleggio per finalità turistiche" è opportuno
formulare alcune osservazioni
che peraltro andranno poi verificate sulla
base delle interpretazioni ufficiali che
verranno eventualmente fornite sull'argomento.
L'avverbio "esclusivamente" è riferito soltanto
all'impiego mediante noleggio per
finalità turisitiche e non anche alla navigazione
internazionale. Le navi in questione
non devono pertanto necessariamente
essere adibite in modo esclusivo
alla navigazione internazionale. Neppure
sembra necessario che le navi in questione
siano utilizzate "prevalentemente" in
navigazione internazionale, dal momento
che questo avverbio non si trova nella
legge.
Sembra viceversa più corretto interpretare
la caratteristica in esame nel senso
che le navi adibite alla navigazione internazionale
sono quelle che presentano i
requisiti tecnici di sicurezza che le abilitino
ai tipi di navigazione previsti dal Regolamento
di Sicurezza, cioè tanto la navigazione
internazionale normale, quanto la
navigazione a corto raggio.
Per navigazione internazionale normale si
intende una navigazione che si svolge tra
porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi
tratto di mare ed a qualsiasi distanza
dalla costa. Per navigazione internazionale a corto
raggio si intende una navigazione che si
svolge entro 60 miglia da porti di rifugio
appartenenti a Stati diversi in qualsiasi
tratto di mare o, se autorizzate dall'Amministrazione,
entro 90 miglia da un porto
di rifugio su rotte sicure.
Qualora uno yacht commerciale venga utilizzato
per dimostrazioni o prove ovvero sia
spostato da un porto ad un altro porto da
cui deve iniziare un nuovo contratto di noleggio,
non si ritiene che venga meno il requisito
della destinazione esclusiva al noleggio
per finalità turistiche.
L'utilizzazione di uno yacht commerciale di
proprietà di una società o ente da parte di
soci o associati non dovrebbe dar luogo a
rilievi di sorta ove sia stato stipulato un
regolare contratto di noleggio ed ove i canoni
pagati siano quelli di mercato.
Peraltro la circostanza che i canoni pagati
non siano inferiori al valore normale
comporta anche l'esclusione dell'esistenza
di una società di comodo e delle conseguenze
fiscali che ne derivano.
Non sembra infine che una società estera
che possieda uno yacht commerciale debba
necessariamente disporre di una stabile
organizzazione in Italia, circostanza
che è espressamente esclusa per le navi
da diporto anche se date a noleggio.
In assenza di un preciso obbligo in tal
senso l'esistenza di una stabile organizzazione
deve essere verificata sulla base
della normativa fiscale. In linea di massima
una stabile organizzazione è determinata
dall'esistenza sul territorio dello
Stato di una succursale, di un ufficio, di
un officina o di un laboratorio.