economia
10 Ottobre 2009 amministratore

1.1.3 Formalità per l'immatricolazione

Per ottenere l'immatricolazione nei registri delle unità da diporto, il proprietario deve presentare all'Autorità competente la seguente documentazione:
. il titolo di proprietà, cioè l'atto notarile d'acquisto;
. la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nella UE;
. l'attestazione CE del tipo, ove prevista, rilasciata da un organismo notificato;
. la dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo istallati a bordo.
Qualora l'unità da diporto provenga da uno Stato membro della UE e abbia la marcatura CE non è necessaria la documentazione tecnica sopra indicata, e, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità. Se la registrazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non prevede l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. La legge italiana consente di utilizzare in breve tempo un'unità da diporto nuova ottenendo rapidamente un' immatricolazione provvisoria, senza la necessità di attendere l'atto notarile e l'immatricolazione definitiva. A tal fine il proprietario di una imbarcazione da diporto può infatti chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione provvisoria, sempre che si tratti di prima immissione in servizio, presentando domanda in tal senso a uno degli uffici detentori dei registri. Alla domanda occorre allegare:
. copia della fattura o della bolletta doganale attestanti l'assolvimento degli adempimenti fiscali ed eventualmente doganali, e contenenti le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
. dichiarazione di conformità CE unitamente a copia dell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
. dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo;
. dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi dannosi derivanti dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà.
L'assegnazione del numero di immatricolazione provvisoria determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà e dell' atto notarile di compravendita. Tali formalità sono da effettuarsi a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione suddetta. Contestualmente all'iscrizione provvisoria vengono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione provvisoria senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta. La licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono in tal caso essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati ed il proprietario dell'unità deve presentare una normale domanda di iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto. Il completamento della procedura semplificata dà diritto a battere la bandiera italiana. La procedura dell'immatricolazione provvisoria non è applicabile agli yacht commerciali. La procedura per l'iscrizione nel Registro Internazionale degli yacht commerciali non è stata ancora determinata. In mancanza di precisazioni si ritiene applicabile la normale procedura prevista per l'iscrizione delle navi mercantili di cui si dirà più oltre.

 
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