economia
10 Ottobre 2009 amministratore

3.1.4 Regime ICI relativo al posto barca

La legge istitutiva dell'ICI dispone ai fini dell'ICI che nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo dell'imposta è il concessionario - gestore del porto. Pertanto il concessionario gestore del porto, è comunque tenuto al pagamento dell'ICI sulla base della rendita globalmente attribuita o attribuibile alla struttura. Se la struttura portuale non fosse fornita di rendita, trattandosi di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ma posseduti da imprese, la rendita può essere determinata sulla base del valore iscritto nelle scritture contabili, applicando i coefficienti aggiornati annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora i posti barca non risultino iscritti in contabilità in quanto goduti in forza di una concessione attribuita dalle Autorità Portuali, l'interessato può chiedere i dati necessari per la determinazione dell'ICI alle autorità stesse. Il concessionario - gestore del porto può anche proporre una rendita al competente ufficio del Territorio, che può modificarla entro i successivi dodici mesi. Il concessionario gestore del porto può rivalersi nei confronti del soggetto che abbia acquistato la proprietà superficiaria del posto barca. Trattandosi infatti di un diritto reale l'ICI deve gravare sul titolare dello stesso. Se l'utilizzo del posto barca avviene in base ad un contratto d'ormeggio il riaddebito del costo rappresentato dall'ICI deve essere determinato contrattualmente, altrimenti tale imposta graverà esclusivamente sul concessionario.

 
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