10 Ottobre 2009
amministratore
3.3.2 Il diritto di proprietà superficiaria e la sua cessione
Se dunque la proprietà dell'opera sorge in capo al soggetto titolare del diritto di superficie, questi può liberamente disporne a favore di terzi, a meno che tale possibilità non sia stata espressamente esclusa dal titolo costitutivo del diritto di superficie (in questo caso, normalmente, l'atto concessorio). In particolare il titolare del diritto di superficie potrà cedere le opere costruite sull'area oggetto di tale diritto, darle in locazione, in comodato o farle oggetto di qualsiasi altro atto di disposizione sulla base di contratti tipici o atipici. A sua volta l'acquirente può cedere ad altri le opere stesse oppure concludere altri tipi di contratto. Gli unici limiti a tale ampia facoltà di disposizione di beni possono trovarsi nell'atto concessorio che costituisce l'originario titolo costitutivo del diritto di superficie. In esso infatti possono essere poste limitazioni in merito alla disponibilità delle opere da costruirsi sull'area, la quale rimane sempre di proprietà dell'originario soggetto concedente. Naturalmente il concessionario, titolare del diritto di proprietà superficiaria potrà a sua volta porre al suo avente causa limitazioni ulteriori non contenute nell'atto di costituzione del diritto di superficie. Il posto barca costruito nell'ambito di un porto turistico costituisce certamente una proprietà superficiaria. Essa può interessare una parte del molo, della banchina o del pontile riservati per l'ormeggio, le attrezzature relative (allacci all'elettricità e all'acqua) oltre all'antistante specchio acqueo, entro ben precise misure. Il tutto, come si è detto, dovrà risultare da un apposito frazionamento che evidenzi la particella ricomprendente i beni la cui proprietà superficiaria viene ceduta nonché lo specchio acqueo antistante. Il contratto di cessione della proprietà superficiaria di un posto barca, determinando la cessione di un diritto reale, deve essere stipulata mediante un rogito notarile.