10 Ottobre 2009
amministratore
. per vendita o trasferimento all'estero;
. per demolizione;
. per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni
a quella dei natanti;
. per passaggio ad altro registro;
. per perdita effettiva o presunta.
Naturalmente anche in tal caso il proprietario o un suo legale rappresentante dovrà presentare domanda di cancellazione all'ufficio di iscrizione dell'unità. Chi intenda alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione della bandiera.
1.1.2 Iscrizione nei pubblici registri
Per le navi da diporto e le imbarcazionida diporto è obbligatoria l'iscrizione in appositi pubblici registri (cosidetta "immatricolazione") in relazione a tutti gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali. Questa pubblicità relativa agli atti concernenti le unità da diporto deve avvenire, su richiesta dell'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. In caso di accertamento di una violazione in materia di pubblicità è possibile provvedere ad una regolarizzazione entro il termine di dieci giorni. In mancanza l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di navigazione. Il codice della nautica da diporto prevede la possibilità di una sanatoria per le violazioni degli obblighi di pubblicità intervenute prima della data di entrata in vigore dello stesso (15 settembre 2005). A tal fine l'interessato deve avanzare apposita richiesta entro novanta giorni dalla detta data. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, mentre gli yacht commerciali sono iscritti nel Registro Internazionale tenuto dalle Direzioni marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso i principali porti italiani. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione, della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, anche i natanti possono essere iscritti nel registro delle imbarcazioni da diporto con conseguente applicazione delle norme relative. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte.nei registri espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto anche con un nome che sia differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio d'iscrizione. L'utilizzazione delle imbarcazioni e navi da diporto per attività di locazione e di noleggio, per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale ovvero per appoggio alle immersioni subacque, è annotata nei relativi registri di iscrizione. In essi vanno inoltre indicati le attività svolte, i proprietari o armatori delle unità (imprese individuali o società) esercenti le suddette attività commerciali e gli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. Qualora un'unità da diporto sia utilizzata sulla base di un contratto di locazione finanziaria occorre che tale circostanza sia annotata sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione e che si specifichi il nominativo dell'utilizzatore e la data di scadenza del contratto. Il diritto per l'iscrizione di imbarcazioni e navi da diporto nei rispettivi registri è soggetto al pagamento di un diritto amministrativo. Le navi ed imbarcazioni da diporto a uso commerciale possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite. Qualora le attività commerciali con navi e imbarcazioni da diporto siano esercitate senza l'osservanza delle formalità di cui sopra, o siano utilizzate imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, ovvero non venga presentata la dichiarazione di utilizzo commerciale, si applica una sanzione amministrativa. Una particolare disciplina è prevista per le navi destinate esclusivamente al noleggio per attività turistiche. Queste possono essere iscritte nel cosiddetto Registro Internazionale purché rispondano a certe caratteristiche. A seguito di tale iscrizione, che comporta tra l'altro importanti agevolazioni fiscali e contributive, la nave da diporto cessa di essere tale e diviene uno yacht commerciale. Va sottolineato come l'iscrizione al Registro Internazionale non sia obbligatoria anche qualora esistano tutti i requisiti che la renderebbero possibile ed anche qualora la nave sia utilizzata esclusivamente per noleggio a fini turistici. Se infatti non si procede alla detta iscrizione l'unità non muta la sua qualifica di nave da diporto e rimane iscritta nel registro relativo. Qualora si verifichi il furto dell'unità da diporto il proprietario della stessa può richiedere all'ufficio di iscrizione l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima presentando l'originale o la copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell'unità sia stato riacquistato, il proprietario deve richiedere l'annotazione all'ufficio di iscrizione, il quale rilascerà una nuova licenza di navigazione. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di un'unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unità.La cancellazione dell'unità da diporto dai registri di iscrizione può avvenire:
. per vendita o trasferimento all'estero;
. per demolizione;
. per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni
a quella dei natanti;
. per passaggio ad altro registro;
. per perdita effettiva o presunta.
Naturalmente anche in tal caso il proprietario o un suo legale rappresentante dovrà presentare domanda di cancellazione all'ufficio di iscrizione dell'unità. Chi intenda alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione della bandiera.